Bonus prima casa per l’immobile ereditato se per il vecchio acquisto non c’era agevolazione
Può avvalersi dell’agevolazione “prima casa” chi eredita un’abitazione e abbia la titolarità di un’abitazione comprata in epoca (e cioè prima dell’entrata in vigore della legge 168/1982) nella quale l’attuale agevolazione per l’acquisto della prima casa ancora non esisteva, a condizione che quest’ultima abitazione venga alienata entro un anno dall’apertura della successione. Lo permette l’agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello ( risposta 123 del 21 dicembre 2018 ) proposto da un contribuente che ha prospettato di aver acquistato nel 1971 una abitazione “non di lusso” avvalendosi dell’agevolazione (allora vigente) di cui alla legge 408/1949 e di aver ora ereditato un’altra abitazione.
Per comprendere la questione occorre rammentare che (sia per acquisto con compravendita che per acquisto con donazione o successione a causa di morte) l’agevolazione “prima casa” non compete:
a) a chi abbia già la proprietà di un’abitazione nel medesimo Comune;
b) a chi abbia già la proprietà di un’abitazione nel territorio nazionale acquisita con l’agevolazione prima casa.
Tuttavia, in quest’ultima caso, il contribuente può domandare l’agevolazione “prima casa” se, in sede di nuovo acquisto, si obbliga (e poi in effetti adempie a tale obbligazione) ad alienare la casa già di sua titolarità e acquistata con l’agevolazione entro un anno dal nuovo acquisto agevolato (cosiddetta “alienazione infrannuale postuma”).
Nel caso prospettato nell’interpello oggetto della Risposta n. 123, il contribuente in questione dunque non potrebbe, a stretto rigore, avvalersi della alienazione infrannuale postuma, in quanto questa opportunità non è concessa con riguardo a qualsiasi abitazione di cui il contribuente sia titolare nel momento in cui egli compie il nuovo acquisto, ma solo – come già osservato – con riguardo all’abitazione che il contribuente abbia acquistato con l’agevolazione «prima casa».
Senonchè, il contribuente interpellante viene “graziato” dalle Entrate per il fatto di non aver potuto domandare l’agevolazione “prima casa” quando effettuò il suo acquisto (si era nel 1971) appunto perché l’agevolazione … in quell’epoca non esisteva.
Pertanto, l’Agenzia oggi afferma: dato che costui avrebbe potuto essere nella condizione di domandare l’agevolazione, se essa fosse stata vigente, allora gli si deve consentire oggi, in sede di acquisto ereditario, di avvalersi dell’agevolazione “prima casa” (la quale non influisce sull’imposta di successione, ma permette di degradare le imposte ipotecaria e catastale alla misura fissa di euro 200 cadauna in luogo dell’imposizione proporzionale complessivamente applicabile con l’aliquota del 3 per cento).