Controlli e liti

Bonus prima casa, ok all’adesione sull’avviso di liquidazione per Iva e sostitutiva mutuo

Per la Cassazione l’atto di recupero dei benefici ha comunque natura accertativa

di Andrea Taglioni

Il contribuente può presentare l’istanza di accertamento con adesione contro l’avviso di liquidazione con cui viene recuperata l’Iva e l’imposta sostitutiva sul contratto di mutuo a seguito della revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa, poiché si tratta a tutti gli effetti di un avviso di accertamento. Con l’avviso di liquidazione non viene esternalizzata una semplice attività liquidatoria ma, al contrario, un vera e propria attività accertativa: quindi, se il contribuente ha presentato l’istanza di accertamento con adesione beneficia della sospensione di 90 giorni per presentare il ricorso.
Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 3 dicembre 2021, n. 38288.

L’agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione con il quale veniva recuperata l’Iva e l’imposta sostitutiva sul mutuo contratto nel presupposto che il contribuente non potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa in quanto abitazione di lusso.

La Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato il ricorso inammissibile poiché, trattandosi di un avviso di liquidazione, questo non poteva essere considerato un atto impositivo per il quale era possibile presentare istanza di adesione e fruire della sospensione di 90 giorni per l’impugnazione.

La problematica affrontata dalla Corte è stata quella di stabilire se l’atto impugnato poteva essere annoverato tra quelli di accertamento e rettifica, cui fanno riferimento l’articolo 1 del Dlgs 218/1997 e – più specificamente – l’articolo 6, comma 2. Muovendo da tale contesto, i giudici hanno accolto il gravame del contribuente ritenendo non corretto – come sostenuto dalla Commissione tributaria regionale – far discendere la tardività del ricorso per effetto dell’inapplicabilità della sospensione dei termini prevista dall’ articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997. E questo in considerazione del fatto che la linea di demarcazione tra l’atto che ha natura impositiva e quello che non ce l’ha non può essere ricavata dalla semplice denominazione del provvedimento, ma dev’essere verificata sulla base della sostanza e sull’incidenza che lo stesso produce nella sfera patrimoniale del contribuente.

In altre parole, l’atto rientra tra quelli accertativi tutte le volte che dal suo contenuto si evincono passaggi cognitivi e valutativi necessari per arrivare alla formazione del provvedimento tributario. E questo può avvenire anche quando oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione in quanto primo e unico atto con cui viene richiesta la pretesa tributaria.

Di conseguenza, l’atto che recupera le imposte a seguito del disconoscimento dei benefici fiscale previsti per l’acquisto dell’abitazione principale ha la stessa natura dell’avviso di accertamento e, in quanto tale, può costituire oggetto di procedimento con adesione beneficiando, per l’eventuale proposizione del ricorso, della sospensione di 90 giorni correlata alla presentazione dell’istanza.

Sarebbe auspicabile che tali principi venissero confermati anche in relazione agli avvisi di liquidazione che recuperano l’imposta di registro a seguito della revoca del beneficio prima casa, posto che la Cassazione, con la sentenza n. 13348/16, aveva escluso che in tale fattispecie – non trattandosi di imposte dirette ed Iva – il contribuente potesse avanzare istanza di accertamento con adesione e godere della sospensione dei termini per l’impugnazione.

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