Bonus pubblicità anche con il contratto di cambio merce
Si ritiene che il lettore, che nel quesito cita il contratto di cambio merce pubblicitario, intenda fare riferimento alla pratica che permette ad aziende di ogni tipologia, di pagare la pubblicità sui più svariati mezzi pubblicitari, utilizzando i propri beni ed i propri servizi.
Il cambio merce pubblicitario, anche conosciuto come advertising bartering, presenta come principale vantaggio per l’azienda quello di poter fruire della campagna pubblicitaria senza intaccare la propria liquidità e/o senza indebitarsi. L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (articolo 1552 del codice civile). Queste operazioni sono regolate dall’articolo 11 e dall’articolo13, comma 2, lettera d), del decreto Iva, Dpr 633/1972. Ai fini Iva è considerata un’operazione di permuta anche lo scambio di beni contro servizi o servizi contro servizi.
Un’operazione di permuta è composta da più operazioni di scambio che, ai fini Ivavanno valutate in maniera autonoma. La conseguenza è che ognuna delle operazioni rilevanti per la permuta soggiace autonomamente a tutti gli obblighi imposti e deve essere valutata separatamente, mantenendo evidenti le eventuali differenze tra i valori imponibili. Le operazioni vanno dunque viste isolatamente come se si fosse di fronte a singole operazioni.
Ciò posto dalla lettura del decreto attuativo del credito d’imposta pubblicità (Dpcm 16 maggio 2018, n. 90) non sembrano emergere ostacoli alla fruizione del bonus in caso di investimenti pubblicitari non pagati in denaro ma a mezzo cambio merce. Ciò a condizione che siano rispettati gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal Dpcm.
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