Imposte

Bonus pubblicità anche senza aumento degli investimenti

Fino al 30 settembre si può inviare la comunicazione prenotativa per l’accesso al bonus sugli investimenti pubblicitari

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Da martedì 1° e fino al 30 settembre si può inviare la comunicazione prenotativa per l’accesso al bonus sugli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis, comma 1-ter del Dl 50/2017. Si tratta degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiotelevisive.

La comunicazione dovrà avvenire con il nuovo modello, pubblicato sul sito delle Entrate il 28 agosto, che recepisce le novità introdotte per il solo 2020 dapprima dall'articolo 98 del Dl 18/2020 e poi dall'articolo 186 del Dl 34/2020 34, commentate dalla circolare dell'Agenzia 25/E del 20 agosto 2020.

Da non dimenticare anche la novità apportata dall'articolo 96 del Dl 104/2020, che alza da 60 milioni a 85 milioni il tetto di spesa per il 2020, sia perché viene ampliato l'ambito di applicazione del beneficio, sia perché se ne incrementa la percentuale di calcolo.

Il comma 1-ter costituisce quindi una deroga migliorativa per il solo 2020 rispetto alla norma a regime; viene invece mantenuta anche per il 2020 l'applicazione del regime degli aiuti di Stato “de minimis”, che di fatto limita molto l'adesione al bonus da parte dei gruppi di imprese.

In particolare, le istruzioni al nuovo modello recepiscono le tre modifiche riguardanti il 2020, costituite dal fatto che:
(i) il beneficio è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
(ii) è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione;
(iii) l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, laddove a regime il beneficio spetta solo per gli investimenti su emittenti locali.

Nella comunicazione per l'accesso vanno quindi indicati i soli dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nel 2020 (colonna 2 – stampa quotidiana e periodica, anche on line e colonna 6 – emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato), mentre non vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno precedente.

Si ricorda inoltre che lo stesso comma 1-ter, come modificato dall'articolo 186 del Dl 34/2020, ha rinviato al periodo dal 1° al 30 settembre 2020 la comunicazione telematica prenotativa, che altrimenti era da effettuarsi dal 1° al 31 marzo 2020. La stessa norma dispone espressamente che le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide, e ciò, si ritiene, ancorché siano state effettuate con il “vecchio” modello, fermo restando che il credito sarà rideterminato con i nuovi criteri.

La comunicazione per l'accesso dovrà essere però comunque ripresentata da parte dei soggetti che effettuano investimenti nelle emittenti nazionali non partecipate dallo Stato, che non potevano essere inclusi nella comunicazione effettuata entro il 31 marzo 2020, poiché l'estensione del beneficio a tali investimenti è avvenuta con il Dl 34/2020 datato 19 maggio 2020. Sulla base delle istruzioni, tale ripresentazione, che dovrà essere effettuata anche dai soggetti che a parità di tipologia di investimenti intendono semplicemente rettificare gli importi già indicati entro il 31 marzo, comporta due invii, uno per la previa rinuncia totale del credito richiesto con il modello già presentato, e l'altro per la prenotazione sulla base dei nuovi importi.

Il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l'istanza “prenotativa”, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l'ammontare delle risorse stanziate per la relativa copertura finanziaria.

Il credito è utilizzabile solo in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed è tassato ai fini Ires e Irap.

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