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Bonus pubblicità, principio di cassa per l’impresa nel forfettario

Poiché rileva la data del bonifico, effettuato il 30 dicembre 2022, e non quella della fattura datata gennaio 2023, l’impresa accede al credito pari al 75% della spesa incrementale sostenuta

Stefano Mazzocchi

La domanda

Un’impresa individuale in regime forfettario costituita nel 2022 il 30 dicembre 2022 ha effettuato un bonifico per pubblicità su una testata giornalistica da effettuarsi nel corso del 2023; il fornitore però ha emesso la fattura datata 31 gennaio 2023. Questa spesa deve, ai fini del credito d’imposta investimenti pubblicitari, considerarsi sostenuta nel 2022 o nel 2023? Nel caso fosse da considerare nel 2023, non avendo sostenuto altra spesa pubblicitaria nel 2022, quelle del 2023 sono tutte da considerarsi incrementative rispetto all’anno precedente oppure non avendo una base relativa all’anno precedente non è possibile usufruire di tale credito d’imposta?
M. C. - Milano

Ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 1, Dl 50/2017, per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è riconosciuto un credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito dalla norma. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per effetto del comma 1-quinquies del medesimo articolo 57-bis, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta in esame è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica Dpcm 16 maggio 2018, n. 90. Nel caso in esame, essendo l’impresa in regime forfettario, in aderenza al principio di cassa la spesa dev’essere considerata di competenza dell’anno 2022. Pertanto gli investimenti in pubblicità da considerarsi per la spettanza dell’agevolazione (bonus pubblicità 2023) sono quelli effettuati nell’anno 2022.

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