Bonus pubblicità, principio di cassa per l’impresa nel forfettario
Poiché rileva la data del bonifico, effettuato il 30 dicembre 2022, e non quella della fattura datata gennaio 2023, l’impresa accede al credito pari al 75% della spesa incrementale sostenuta
Ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 1, Dl 50/2017, per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è riconosciuto un credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito dalla norma. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per effetto del comma 1-quinquies del medesimo articolo 57-bis, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta in esame è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica Dpcm 16 maggio 2018, n. 90. Nel caso in esame, essendo l’impresa in regime forfettario, in aderenza al principio di cassa la spesa dev’essere considerata di competenza dell’anno 2022. Pertanto gli investimenti in pubblicità da considerarsi per la spettanza dell’agevolazione (bonus pubblicità 2023) sono quelli effettuati nell’anno 2022.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5