Imposte

Bonus pubblicità, la scadenza slitta all’8 febbraio

Per confermare la prenotazione occorre inviare alle Entrate la dichiarazione sugli investimenti

di Paolo Stella Monfredini

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2020, devono confermare la “prenotazione” inoltrando la dichiarazione sostitutiva entro l'8 febbraio 2021.

La dichiarazione sostitutiva

Restano invariate le modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva, che deve essere inviato utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, attraverso la procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da un intermediario, è necessario che quest'ultimo conservi copia della comunicazione per l'accesso e della dichiarazione sostitutiva, compilate e sottoscritte dal soggetto beneficiario nonché copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

I soggetti interessati

I soggetti interessati all'adempimento sono i contribuenti che hanno presentato all'Agenzia la “comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, entro il 30 settembre dello scorso anno, e hanno indicato i dati degli investimenti già effettuati alla stessa data e ancora da effettuare nel corso del 2020. Il 25 novembre 2020 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi, con l'indicazione dell'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi e l'evidenziazione della percentuale provvisoria di riparto. Una volta ricevute le dichiarazioni sostitutive relative agli effettivi investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell'anno 2020, il Dipartimento formerà l'elenco definitivo dei soggetti ammessi all'agevolazione.

Si ricorda che per l'anno 2020 il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, di cui 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni di euro per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Le disposizioni applicative

In base alle disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo del Dpcm 16 maggio 2018, n. 90, sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Tuir; pertanto, trattandosi di prestazioni di servizi, i corrispettivi delle prestazioni pubblicitarie si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione degli stessi sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. I costi devono risultare da attestazione prodotta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. I beneficiari del bonus dovranno conservare la documentazione a sostegno della domanda. Nel caso il credito d'imposta richiesto sia superiore a euro 150.000, si applica il meccanismo delle white list.

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