Adempimenti

Bonus pubblicità, sono valide le domande presentate a marzo

Per la circolare 25/E restano valide le comunicazioni presentate prima del rinvio dei termini

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Per il solo 2020, anche il bonus per gli investimenti pubblicitari diventa volumetrico con la percentuale del 50% entro il limite massimo di spesa di 85 milioni, come aumentato dall’articolo 96 del Dl 104/2020: queste sono le due novità contenute nel comma 1-ter dell’articolo 57-bis del Dl 50/2017 ed introdotte dapprima dall’articolo 98 del Dl 18/2020 e poi dall’articolo 186 del Dl 34/2020, entrambi già convertiti in legge ed ora commentati dalla circolare 25/E.

Inoltre, lo stesso comma 1-ter rinvia al periodo dal 1° al 30 settembre 2020 la comunicazione telematica prenotativa, che altrimenti era da effettuarsi dal 1° al 31 marzo 2020. Cambiamenti molto importanti per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari e supportare il ruolo di servizio pubblico della stampa e delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato.

Limitatamente al 2020 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nel 2020. In base alla previgente (e ordinaria) disciplina, invece, il credito sarebbe stato riconosciuto nella misura del 75% dell’incremento degli investimenti del 2020 rispetto a quelli del 2019, purché detto incremento fosse almeno pari all’1 per cento. L’agevolazione è riconosciuta in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea sugli aiuti di Stato (regime de minimis).

Per quanto riguarda i soggetti, nulla cambia rispetto alla norma originaria, essendo confermato che sono interessati le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Nessun cambiamento in relazione alle modalità di fruizione, in quanto, come prima, consentono di accedere al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

La nuova norma conferma che, per quanto non esplicitamente derogato, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento attuativo (Dpcm 16 maggio 2018, n. 90). La domanda telematica di prenotazione del beneficio riferita agli investimenti del 2020 è stata posticipata, e dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2020 (invece che entro il 31 marzo 2020), continuando ad utilizzare il solito modello.

Viene esplicitamente confermato, anche dalla circolare n. 25/E, che le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo restano valide ed il credito sarà rideterminato con i nuovi criteri. Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza prenotativa, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate per la relativa copertura finanziaria. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Resta fermo che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è tassato ai fini Ires ed Irap.

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