Imposte

Bonus raddoppiati anche per i cervelli rientrati in Italia prima del 2019

La commissione Bilancio della Camera elimina la disparità di trattamento nel regime agevolato

di Antonio Longo

Agevolazioni fiscali raddoppiate, su opzione a pagamento, anche per i «cervelli» rientrati in Italia prima del 2019. È questa la sintesi delle rilevanti modifiche all’articolo 16 del DLgs 147/2015 a seguito dell’approvazione, in commissione Bilancio alla Camera, di un emendamento alla legge di Bilancio 2021.

Le (efficaci) misure per l’attrazione del «capitale umano» sono state oggetto di numerosi rimaneggiamenti negli ultimi anni.

Le misure del decreto crescita 2019
Il regime fiscale riservato ai cosiddetti lavoratori «impatriati» ha trovato una ampia riformulazione ad opera del Dl 34/2019. In precedenza, le agevolazioni erano riservate ai lavoratori altamente qualificati o che rivestivano ruoli direttivi. Con la riforma sono state estese al mondo delle professionalità minori e agli sportivi professionisti.

Le agevolazioni si applicano ai lavoratori residenti all’estero nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni svolgendo l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. A questi spetta la detassazione ai fini Irpef, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente o autonomo.

Il regime si applica anche a chi avvia un’attività d'impresa in forma individuale.

Per chi si trasferisce al Sud la detassazione è del 90%. Inoltre, per favorire il “radicamento” nel nostro Paese, le agevolazioni si estendono per ulteriori 5 anni, con detassazione al 50% in questo arco temporale aggiuntivo, in caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne/a carico o che diventino proprietari di immobili residenziali in Italia dopo il trasferimento (ovvero lo siano diventati nei 12 mesi precedenti).

Ai lavoratori con tre figli spetta una detassazione del 90%.

Per gli sportivi professionisti la riduzione è del 50% a fronte di un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile.

La decorrenza degli sconti
L’iniziale decorrenza di queste più ampie agevolazioni era stabilita per i trasferimenti di residenza fiscale dal 2020. Con il successivo Dl 124/2019 le disposizioni agevolative sono state rese applicabili anche ai lavoratori che avevano trasferito la residenza «dal» 30 aprile 2019 con effetti dal periodo di imposta 2019. Restavano esclusi dalle più lunghe e generose misure i lavoratori altamente qualificati trasferitisi prima del 30 aprile.

L’emendamento interviene in questo groviglio normativo con l'obiettivo di sanare quella che era stata percepita come una discriminazione proprio verso questa categoria.

L’intervento è rivolto ai lavoratori «iscritti all’Aire o cittadini Ue» che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, pertanto, abbiano acquisito la residenza fiscale nel 2019 o in anni precedenti, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già beneficiari degli incentivi (restano esclusi gli sportivi professionisti).

Ad essi è concessa la facoltà di optare per le disposizioni “rafforzate”, per ulteriori 5 anni, previo pagamento di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti in Italia - e oggetto dell’agevolazione - relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell'opzione. Ciò solo se, al momento dell’opzione, il soggetto abbia almeno un figlio minorenne o sia diventato proprietario di un’unita residenziale in Italia successivamente al trasferimento originario o nei 12 mesi precedenti, ovvero lo diventi entro 18 mesi dall’opzione.

L’importo da versare è ridotto al 5% se, al momento dell'opzione, il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni «e» diventi o sia diventato proprietario di un immobile residenziale entro gli stessi termini. Le modalità operative saranno definite dall’agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione e le somme “raccolte” saranno destinate al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©