Imposte

Bonus regionale anti-Covid tassato per i collaboratori

La risposta a interpello 273: irrilevanza fiscale per gli autonomi senza partita Iva ma non per i lavoratori con contratto di collaborazione e i parasubordinati iscritti alla gestione separata

di Federico Gavioli

Il contributo erogato dalla Regione una tantum, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, è fiscalmente irrilevante nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati. Non beneficiano, invece, del regime di esenzione i lavoratori con contratto di collaborazione e i parasubordinati iscritti alla gestione separata. È quanto emerge dalla risposta a interpello 273/2021 delle Entrate.

Un recente precedente

Occorre preliminarmente ricordare che in riferimento alla risposta, non deve trarre in inganno un analogo orientamento delle Entrate fornito con la risposta 84/2021 del 3 febbraio. In quell’occasione, infatti, l’Agenzia aveva formulato un differente conclusione estendendo la non imponibilità Irpef anche alle somme percepite dai co.co.co.. Tale decisione era stata argomentata, facendo riferimento al fatto che, ai fini dell’ottenimento del contributo regionale, il bando regionale prevedeva, utilizzando una terminologia impropria, anche per i collaboratori la condizione del possesso di redditi di lavoro autonomo (evidentemente relative a ulteriori posizioni lavorative). In sostanza erano differenti le condizioni di accesso al bonus regionale.

Il quesito

Nel caso della risposta a interpello 273/2021 la Regione istante espone, con un interpello alle Entrate, di avere introdotto una misura di sostegno, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, dedicata a lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla gestione separata (co.co.co. e lavoratori a progetto); la misura è finalizzata a sostenere i lavoratori autonomi privi di partita Iva che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione potenziando le proprie competenze professionali. A favore di tali soggetti è prevista anche l’erogazione di un contributo, una tantum, pari a mille euro a «titolo di indennità di partecipazione» ai percorsi indicati.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto Ristori), che prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativa all’emergenza Covid-19. Il dubbio della Regione istante è se tale indennità debba, o meno, essere detassata ai fini Irpef.

La risposta

I tecnici delle Entrate osservano che il contributo che la Regione istante erogherà non rileverà fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (co.co.co./lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione previsto dall’articolo 10-bis del decreto Ristori.

I tecnici delle Entrate ricordano, infatti, che il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione (articolo 53, comma 1, del Tuir) concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. Nel caso in esame, di conseguenza, all’indennità corrisposta a tali soggetti, la Regione dovrà applicare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.

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