Bonus ricerca e sviluppo per il software acquistato da terzi in fase di conferimento
Quote di ammortamento
Si ritiene che nella fattispecie in esame il software rilevi ai fini della determinazione del credito d’imposta, in quanto è stato acquisito da terzi a titolo oneroso per effetto di un’operazione di conferimento di azienda (nel calcolo, si adotta la quota ammortizzabile annualmente). In caso contrario, il costo non rientrerebbe, alla luce di quanto dispone l’articolo 6, secondo comma, del Dm 26 maggio 2020. Si tratta di un limite introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), in quanto la disciplina previgente prevedeva - come precisava la circolare 5/E/2016 - che «le spese relative alle ’privative industriali’ rilevano sia nel caso di produzione interna, sia nel caso di acquisto da fonti esterne, anche appartenenti al medesimo gruppo societario». Non solo: ai fini del credito d’imposta R&S, fino al periodo d’imposta 2019, rilevavano altresì «tutti i costi che l'impresa beneficiaria sostiene per lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento di detti beni immateriali».
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