Controlli e liti

Bonus ricerca e sviluppo, tempi «base» per l’omissione in RU

Per la Ctr Lombardia 2343/3/2021 non scatta l’allungamento dei termini a otto anni: il credito non è inesistente

di Rosanna Acierno

In assenza di una espressa indicazione di decadenza nella legge istitutiva (legge 296/2006), non può ritenersi inesistente il credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione senza essere stato indicato nel quadro RU. Pertanto, al fine di contestare l’indebita compensazione per l’eventuale non spettanza dell’agevolazione, l’ufficio non può avvalersi del più esteso termine di decadenza di cui all’articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008, applicabile esclusivamente agli atti di recupero attinenti a crediti inesistenti e non anche a crediti non spettanti. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza n. 2343/3/2021 (presidente Rollero, relatore Chiametti).

La vicenda

Il caso oggetto del giudizio origina dall’impugnazione dinanzi alla Ctp di Varese di un atto di recupero del credito di imposta per investimenti in attività di R&S (articolo 1, commi 280-283, legge 296/2006), ritenuto dall’ufficio inesistente in quanto utilizzato in compensazione da una Srl nel 2011 senza che fosse stato riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo di imposta (Unico SC 2012), così come invece stabilito dal Dm 76/2008.

In particolare, nel chiedere la nullità dell’atto impositivo, la società eccepiva la violazione del principio costituzionale di riserva di legge (articolo 23, Costituzione), laddove la norma istitutiva del credito per investimenti in attività di R&S non demanda al regolamento ministeriale il compito di stabilire tale decadenza.

La Ctp di Varese accoglieva il ricorso con la sentenza che veniva così impugnata dall’ufficio dinanzi alla Ctr Lombardia, chiedendone l’integrale riforma.

La sentenza

Nel respingere l’appello, la Ctr ha stabilito che la semplice mancata compilazione del quadro RU non rileva sul presupposto costitutivo del credito d’imposta R&S. Al fine di negare la spettanza dell’agevolazione è necessario che una fonte del diritto primaria stabilisca espressamente che l’indicazione del credito d'imposta debba avvenire a pena di nullità in dichiarazione. In assenza di una chiara ed espressa indicazione in tal senso, il Dm 76/2008 viola il principio costituzionale di riserva di legge laddove introduce decadenze non prescritte.

Inoltre, secondo i giudici, non trattandosi di crediti inesistenti ma semmai di crediti non spettanti, eventuali controlli devono essere esperiti entro gli ordinari termini di decadenza dell’accertamento di cui all’articolo 43 del Dpr 600/73 e/o di cui all’articolo 25 del Dpr 602/73 in caso di liquidazioni automatiche delle dichiarazioni (artt. 36-bis, Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72). L’allungamento dei termini (articolo 27, comma 16, Dl 185/2008, secondo cui l’atto di recupero dei crediti inesistenti indebitamente compensati può essere notificato entro l’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito) non può essere oggetto di interpretazione estensiva e, quindi, non può essere applicato a ogni ipotesi di credito ritenuto non spettante.

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