Controlli e liti

Bonus ricerca, la sanatoria non è sempre conveniente

ADOBESTOCK

di Laura Ambrosi

Ai nastri di partenza le sanatorie per i crediti di ricerca e sviluppo: con le istruzioni e il relativo provvedimento attuativo (prot. 188987 del 1° giugno scorso) i contribuenti potranno valutare l’adesione e quindi provvedere al riversamento delle somme.

Come puntualmente accade per ogni sanatoria, l’aspetto più delicato che maggiormente interessa il contribuente è la valutazione di convenienza. Si tratta di considerare il possibile rischio ove si decidesse di non aderirvi, rispetto all’immediato esborso di una somma agevolata. Diciamo subito che per la nuova sanatoria, le regole – oltre a essere giunte con particolare ritardo – potrebbero renderla poco interessante.

Le condizioni

In via ordinaria è previsto il versamento entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso legale. Non è possibile la rateazione se il contribuente ha già ricevuto un atto impositivo o un Pvc al 22 ottobre 2022. Se, invece, tali provvedimenti sono stati consegnati/notificati successivamente al 22 ottobre 2022, la rateazione è ammessa.

Circostanza particolarmente significativa, introdotta solo con il recente provvedimento, è che dall’importo dovuto si scomputano le somme già versate senza però tener conto di sanzioni e interessi, escludendo il rimborso di somme versate in eccesso.

La norma sul punto non ha disposto e non ha previsto alcun tipo di sospensione relativamente ai provvedimenti già impugnati, per i quali è pendente una lite dinanzi al giudice tributario.

Tutti gli atti notificati in questi ultimi tempi relativi alla R&S, contestavano crediti inesistenti, per i quali è ordinariamente previsto il versamento integrale delle somme pretese (credito, interessi e sanzioni) nelle more del giudizio.

In concreto, quindi, nell’ipotesi in cui non sia stata richiesta o ottenuta la sospensione giudiziale per il provvedimento pendente in Commissione tributaria, il contribuente ha pagato il dovuto o quanto meno ha iniziato la corresponsione delle rate.

Interessi e sanzioni versati

L’impossibilità di scomputare interessi e sanzioni già versati, quindi, rischia di pregiudicare la convenienza della sanatoria.

Per esemplificare si ipotizzi una contestazione pari a 1.000 di credito, 300 per interessi e 1.000 di sanzione, la quale nelle more del giudizio risulta versata per il totale. È evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad aderire, atteso che equivarrebbe sostanzialmente a una rinuncia alla controversia senza alcun beneficio. Verosimilmente non avrebbe convenienza anche ove avesse versato 500 di credito, 150 di interessi e 500 di sanzioni: per la sanatoria infatti, dovrebbe riversare 500 di credito (non considerando interessi e sanzioni).

In linea generale, in tutti i casi di pagamento già avviato su un atto impugnato, la sanatoria potrebbe non risultare conveniente e quindi forse converrebbe proseguire il contenzioso.

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