Bonus ricerca, scissioni da agevolare con il criterio analitico
La scissione societaria ha alcune particolarità, rispetto alla fusione, sul calcolo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Anche se, in linea generale, sono applicabili i contenuti della circolare dell’ agenzia delle Entrate n. 10 del 16 maggio scorso sulle fusioni.
Per le scissioni è rilevante la ripartizione di patrimonio e rapporti giuridici della società scissa tra due o più società beneficiarie. In caso di scissione parziale, rileva la divisione tra la società scissa e la società beneficiaria (che possono anche essere più di una). Ciò rende necessaria particolare attenzione nell’attribuire la media di riferimento 2012-2014.
Nel caso di operazione straordinaria intervenuta durante gli anni di maturazione della media, l’avente causa subentra nei costi del dante causa, sommandoli ai propri per poi calcolare la media. Viceversa, nel caso di operazione straordinaria intervenuta dopo gli anni di maturazione della media, l’avente causa subentra nella media del dante causa, sommandola alla propria media.
Per la suddivisione della media degli investimenti pregressi (2012-2014), la circolare 10/2018 ricorda che, quanto all’agevolazione “Tremonti-bis” sui nuovi investimenti incrementali in beni strumentali, era stato chiarito che il parametro della media storica andasse ripartito tra la beneficiaria e scissa (in caso di scissione parziale) secondo il criterio proporzionale (articolo 173, comma 4, Tuir), quindi in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste.
Nel credito d’imposta ricerca e sviluppo, la scelta è diversa: l’incentivo è finalizzato ad «incentivare gli investimenti inerenti a specifiche fasi dell’attività aziendale (ricerca e sviluppo), la cui esecuzione presuppone, nella generalità dei casi, una distinta organizzazione di persone (ricercatori, tecnici e altro personale) e beni materiali e immateriali necessari per l’esecuzione dei progetti di ricerca».
L’agenzia delle Entrate ritiene quindi, ai soli fini della disciplina agevolativa in esame, che il criterio da seguire per l’attribuzione del parametro storico di riferimento sia quello analitico, collegato agli elementi patrimoniali e organizzativi (come il personale). L’Agenzia non declina ulteriormente il criterio di ripartizione basato sull’aspetto organizzativo e cioè sul personale. Parrebbe ragionevole ritenere che la suddivisione possa avvenire, per esigenze di semplificazione, anche “per teste”, essendo peraltro tale criterio più agevolmente verificabile in sede di controllo.
Quanto alla determinazione del credito d’imposta in capo ai diversi soggetti coinvolti nella scissione valgono – in linea di massima – le stesse indicazioni delle operazioni di fusione senza effetti retroattivi; pertanto, ciascuna società calcola il credito d’imposta in relazione ai costi direttamente e autonomamente sostenuti.
È opportuno anche ricordare che resta in ogni caso fermo il potere dell’amministrazione di sindacare le scissioni poste in essere fra soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo o fra parti correlate con il fine di “spostare” la media di riferimento, in modo da determinare la maturazione di un credito maggiore rispetto a quello che i soggetti coinvolti nelle operazioni avrebbero maturato in assenza delle stesse.
Agenzia delle Entrate, circolare 10/E/2018