Imposte

Bonus rimanenze moda in attesa dell’ok Ue

Modello di comunicazione e istruzioni non ancora attivabile in attesa dell’autorizzazione della Commissione Ue

di Giorgio Gavelli

Il credito d’imposta per l’incremento delle rimanenze finali nel settore “moda” trova il modello di comunicazione e le istruzioni (provvedimento 262282/2021), ma non è ancora attivabile, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Ue.

L’aiuto è disciplinato dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio 2020, modificato dall’articolo 8 del Dl 73/2021. La norma prevede, in favore dei soggetti esercenti le attività indicate dall’articolo 2 del decreto 27 luglio 2021, un credito d’imposta (teorico) pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (articolo 92, comma 1, del Tuir) che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d’imposta (stanziati 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni per l’anno 2022) è utilizzabile - nei limiti del «Quadro temporaneo» Ue Covid-19 - esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e dal giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della percentuale di eventuale (ma probabile) ripartizione delle risorse.

La comunicazione si compone di quattro sezioni e, paradossalmente, la più breve è proprio quella in cui si indicano le rimanenze finali, la media dei tre periodi d’imposta precedenti e il credito d’imposta. La parte più corposa è dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il rispetto dei limiti del Quadro temporaneo (in ambito «impresa unica» secondo la nozione europea) e all’indicazione (aggiornata rispetto al modello del contributo “stagionale” Sostegni-bis e con istruzioni molto più ampie) degli aiuti già ricevuti relativamente alle Sezioni 3.1 e 3.12, divisi per periodo di riferimento, con eventuale auto-riduzione del credito teoricamente spettante in caso di esubero dei limiti. Il modello si chiude con l’elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, se il credito supera i 150mila euro.

I termini per l’invio delle due comunicazioni (periodi d’imposta 2020 e 2021) saranno resi noti con successivo provvedimento, che sarà emanato dopo l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Ue. Non dovrebbe tardare, atteso che la compensazione del credito 2020 scadrà il 31 dicembre prossimo.

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