Bonus risparmio idrico, decreto in «Gazzetta»: vale l’ordine di invio delle istanze
Il nuovo bonus coprirà anche opere murarie e di smaltimento dei rifiuti ma potrà essere richiesto per un solo immobile
Fatture, scontrini elettronici ma anche, in qualche caso, copia di versamenti bancari o attestazioni del pagamento tramite carta di credito. Il decreto datato 27 settembre del ministero della Transizione ecologica - pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 23 ottobre - dà attuazione al bonus risparmio idrico da 20 milioni, disegnato dalla legge di Bilancio 2021 e valido per tutte le spese effettuate nel corso di quest’anno: è così possibile iniziare a mettere da parte i documenti necessari per provare l’effettuazione della spesa.
Serviranno a pagare interventi come l’installazione di rubinetti e sanitari, ma anche le opere idrauliche, murarie e le attività di smaltimento legate ai lavori. Con un limite: l’agevolazione potrà essere richiesta da ogni persona per un solo immobile. E sarà incompatibile con gli altri bonus casa sulle stesse opere.
La piattaforma
La prima novità è che la piattaforma che sarà utilizzata per accedere all’agevolazione non sarà nuova, ma riciclata: il ministero della Transizione ecologica procederà «ad un utilizzo parziale della piattaforma utilizzata per il bonus mobilità 2020». Quindi, l’infrastruttura a disposizione sarà simile a quella già utilizzata per il bonus bici. Tanto che i bonus idrici saranno emessi, dopo avere provato la propria identità tramite Spid o Carta di identità elettronica, secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, esattamente come accaduto per il bonus bici.
Massimale e beneficiari
Il bonus ha un massimale di mille euro per interventi effettuati nel corso del 2021: bisognerà guardare al momento nel quale è stata materialmente effettuata la spesa, come avviene sempre per questo tipo di sconti. La dotazione complessiva sarà di 20 milioni di euro.
I beneficiari sono le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.
Esiste un tetto: la domanda potrà essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale. Nei casi di comproprietà è possibile richiedere il bonus solo «previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario», che andrà allegata alla domanda.
Gli interventi agevolati
A livello oggettivo, il bonus è riconosciuto anche per le attività collegate all’installazione. Il decreto parla di fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a sei litri e relativi sistemi di scarico, «compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti».
In alternativa, per la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a sei litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a nove litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
In teoria, allora, è possibile la sovrapposizione con altri bonus casa. Il decreto, allora, stabilisce che questa agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, «con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni».
I documenti da conservare
Fondamentali i documenti. Il bonus può essere richiesto per tutte le spese effettuate nel corso del 2021: quindi, anche spese effettuate nei mesi scorsi. All’istanza di rimborso andrà allegata una copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui dovrà essere riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica (soprattutto i forfettari), sarà sufficiente l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, una copia del versamento bancario o postale o l’attestazione di altri sistemi di pagamento, come carte di credito e di debito, accompagnata da documentazione del venditore «idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato».
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di Andrea Vasapolli