Bonus ristorazione, per le domande c’è tempo fino al 15 dicembre
1In sintesi
Per il 2020, l’articolo 58 del decreto Agosto (Dl 104/2020) ha stanziato complessivamente 600 milioni di euro per sostenere gli operatori economici della filiera della ristorazione.
Si tratta, in sostanza, di un contributo a fondo perduto, non rilevante ai fini fiscali e non cumulabile con il bonus per i Centri storici, disciplinato dal successivo articolo 59 del Dl 104/2020.
Gli operatori potranno spendere il bonus per l’acquisto di prodotti (anche Dop e Igp), compreso quelli vitivinicoli, inseriti in filiere agricole e alimentari. Nello specifico, si discute di prodotti da vendita diretta, ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 228/2001, oppure ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
Sono inclusi anche i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
2L'obiettivo della misura
La finalità della norma è quella di conseguire un plurimo effetto virtuoso: a) stimolare il potere di acquisto dei ristoratori; b) valorizzare le risorse produttive del territorio, in considerazione della forte penalizzazione patita per la diffusione del virus e il conseguente crollo dei consumi; c) limitare fortemente gli sprechi di prodotto.
Per tale ultimo obiettivo, il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha espressamente individuato nell’Allegato 1 le produzioni di cui si raccomanda l’acquisto.
Il decreto Mipaaf del 27 ottobre scorso, pubblicato sulla G.U. del 6 novembre, ha altresì chiarito che il contributo resta fruibile per i soli acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020, supportati da idonea documentazione fiscale.
Ogni beneficiario è poi tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari eil prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata.
Il contributo è riconosciuto entro il limite dell’ammontare complessivo degli acquisti effettuati, che dovranno essere compresi fra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro, esclusa Iva.
Esempio
● Fatturato marzo-giugno 2019: € 600.000
● Fatturato marzo-giugno 2020: € 500.000
● Diminuzione di fatturato: € 100.000
● Diminuzione di fatturato minima: € 150.000
Nessun accesso al contributo
● Fatturato marzo-giugno 2019: € 600.000
● Fatturato marzo-giugno 2020: € 400.000
● Diminuzione di fatturato: € 200.000
● Diminuzione di fatturato minima: € 150.000
Accesso al contributo
3L'ambito soggettivo
Visto il generico riferimento alla “filiera della ristorazione”, il decreto chiarisce preliminarmente il perimetro soggettivo di applicazione del contributo, cui possono accedere i soli operatori economici che esercitino in via prevalente le attività ricadenti sotto i codici di attività Ateco:
● 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione)
● 56-10-12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)
● 56.21.00 (Fornitura di pasti preparati)
● 56.29.10 (Mense)
● 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale)
● 55.10.00 (Somministrazione di cibo).
Circoscritto l’ambito operativo, la norma in argomento fissa un ulteriore requisito di fruibilità del contributo a fondo perduto, che potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui il richiedente abbia registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 25% nei mesi da marzo a giugno 2020 in paragone a quanto fatturato nello stesso periodo del 2019.
Fa eccezione a quanto sopra l’ipotesi in cui il richiedente abbia iniziato l’attività economica proprio nel corso del 2019. In questo caso, infatti, la norma ha chiarito l’esonero dalla verificare del calo di fatturato.
Resta controversa, in ogni caso, la corretta interpretazione dell’inizio attività e se, cioè, un soggetto economico cui è stata attribuita la partita Iva nel corso del 2018, ma ha comunicato al Registro imprese l’inizio attività solo nel 2019 (fattispecie del tutto probabile), sarà o meno esentato dal confronto del fatturato.
La logica dovrebbe portare a ritenere di sì.
La ratio della norma, infatti, è quella di non penalizzare i soggetti che, nella fase di start up, ben potrebbero aver realizzato un fatturato addirittura inferiore a quello registrato nel 2020, benché in costanza del Covid-19. Se così fosse, sarebbe ininfluente la mera attribuzione della partita Iva, essendo invece rilevante l’effettivo momento di avvio delle attività, così come comunicato in CCIAA.
Il bonus sarà in ogni caso attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Il rispetto di tale richiede che, nell’arco di tre esercizi, l’impresa richiedente non abbia superato un massimale di aiuti ricevuti, anch’essi sottoposti al medesimo Regolamento Europeo, pari ad euro 200.000.
4La proroga del Mipaaf
Il Mipaaf con un avviso del 25 novembre ha comunicato la proroga al 15 dicembre 2020 della scadenza per la presentazione delle domande di accesso all'incentivo. Telematicamente, attraverso il Portale della ristorazione entro le ore 23.59 per la domanda online, o fisicamente, presso gli sportelli degli uffici postali entro gli orari di chiusura.
5La “piattaforma della ristorazione”
Per la presentazione dell’istanza di riconoscimento del contributo è indispensabile registrarsi presso una piattaforma telematica, denominata “piattaforma della ristorazione”. Come detto non c'è click day, i ristoratori avranno tempo - rispetto ai termini originariamente stabiliti (dal 15 al 28 novembre) - fino al 15 dicembre, per gli acquisti fatti a partire dal 14 agosto.
Per tale incombenza, il decreto spiega che i richiedente può farsi assistere anche da uno degli sportelli territoriali del soggetto concessionario cui sarà attribuita la gestione della misura di aiuto.
Si possono allegare all’istanza i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) di acquisto, anche non quietanzati, dei prodotti agevolati. In alternativa, gli stessi vanno presentati a mano presso gli sportelli del concessionario.
Alla domanda telematica, però, va allegata una autocertificazione attestante i seguenti dati:
a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime de minimis o de minimis agricolo nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;
b) il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
c ) l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con uno dei codici Ateco prevalente sopra individuati;
d) l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del Dlgs 159/2011;
e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 59, comma 6, del Dl 104/2020 (bonus per i Centri storici);
f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.
6La verifica
Verificata la regolarità della domanda, il Ministero provvederà ad elaborare un elenco di potenziali beneficiari. Sulla base delle domande complessivamente ricevute sarà determinato l’importo del contributo ottenibile, che dovrebbe comunque essere non inferiore a mille euro.
I beneficiari riceveranno un anticipo del 90% della spesa attestata mediante fattura. Sarà direttamente il concessionario della misura ad occuparsi di tale incombenza. Ricevuta quietanza di pagamento complessivo della fornitura, il concessionario provvederà ad erogare ai beneficiari il saldo del contributo.
Il Mipaf, inoltre, anche avvalendosi dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), ad effettuare i controlli e le verifiche sui contributi erogati.
Il regime sanzionatorio introdotto dalla norma prevede che, salvo che l’indebita fruizione non costituisca reato, il recupero del bonus sarà accompagnato da una sanzione amministrativa del doppio del contributo non spettante.