Bonus ristrutturazioni, lo Sdi non ammette la cointestazione della fattura
Effettivamente, il problema della cointestazione delle fatture elettroniche esiste in quanto con lo SDI (sistema di interscambio) è possibile solo una intestazione. In merito, tuttavia, con la risoluzione 7/E del 5 luglio 2017, riguardante lo spesometro, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che era necessario e sufficiente riportare i dati di uno solo dei soggetti intestatari. Per quanto riguarda la fattura elettronica, in attesa di soluzioni da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene far riferimento a tale risoluzione e cioè che anche ai fini delle spese rilevanti ai fini della detrazione del 50% il fornitore possa emettere la fattura elettronica nei confronti di un unico intestatario ed indicare gli altri cointestatari all’interno di un campo opzionale non soggetto a controllo automatizzato da parte del SdI. In tal modo si terrà comunque nota in fattura della presenza di altri soggetti destinatari della stessa. Entrambi i codici fiscali dei due coniugi che sostengono le spese al 50% devono essere indicati nei bonifici di pagamento. In alternativa, si ritiene possibile inserire sulla copia della fattura cartacea il codice fiscale dell’altro coniuge che ha sostenuto le spese (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
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