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Bonus ricerca e sviluppo al 12% se la spesa è mirata al progresso in un campo scientifico

Definito il nuovo credito di imposta per gli investimenti in ricerca

di Carmine Fotina

Definiti gli obiettivi del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca. Il decreto ministeriale, previsto dalla legge di bilancio 2020 ed atteso inizialmente per fine febbraio, era slittato anche per la previsione di un rafforzamento delle aliquote nei recenti decreti per l’emergenza economica, che però non si è concretizzato. Il provvedimento, che è stato firmato dal ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ed è ora alla registrazione della Corte dei Conti, prevede che siano agevolabili i lavori svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti.

Le attività di ricerca
L'articolo 2 regola le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (credito d’imposta del 12% nel limite di 3 milioni). Viene operata una classificazione sulla base delle linee guida Ocse del Manuale di Frascati.

Le attività devono perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non solo il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Ammissibili anche i lavori di R&S svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico e tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

Innovazione
L’articolo 3 riguarda l'innovazione tecnologica (“bonus” del 6% nel limite di 1,5 milioni) e in questo caso si fa riferimento alle linee guida Ocse del Manuale di Oslo. Le attività ammissibili potranno comunque comprendere solo i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai testi, valutazione prototipi o installazioni pilota. Sono esclusi lavori il cui risultato siano cambiamenti minori o di routine nei prodotti o nei processi.

In questa categoria viene prevista una maggiorazione (articolo 5), con il passaggio al 10% di beneficio per innovazioni legate agli obiettivi digitali 4.0. Il decreto individua a titolo di esempio 12 obiettivi tra i quali soluzioni per la pianificazione e simulazione dei processi produttivi; digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive; soluzioni per funzioni real time di telediagnosi, telemanutenzione; soluzione specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing. La stessa maggiorazione è prevista per lavori legati agli obiettivi di transizione ecologica: sette quelli elencati come esempi, tra i quali progettazione di prodotti sostenibili concepiti per il riuso e modelli di business “prodotto come servizio”.

Design e ideazione estetica
Un ulteriore filone è l'attività di design e ideazione estetica (6% nel limite di 1,5 milioni) disciplinata dall'articolo 4. Le attività devono essere finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, ad esempio le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Si intende per prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Per le imprese dell'abbigliamento sono ammissibili i lavori relativi alla realizzazione di nuove collezioni o campionari che abbiano elementi di novità rispetto a quelli precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali, ai disegni e alle forme, ai colori (non basta il semplice adattamento con una sola modifica).

Le spese ammissibili
L'articolo 6, infine, disciplina la determinazione e documentazione delle spese ammissibili. Si specifica, tra gli altri elementi, che per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al loro di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili, inclusi eventuali indennità di trasferta.

Quanto alle spese di personale ammissibili, la certificazione deve comprendere anche i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili. Per i beni materiali mobili e per i software impiegati, la documentazione contabile deve includere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile dell’attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui sono stati utilizzati.