Imposte

Bonus R&S per le spese degli amministratori

di Antonio Longo

Il credito per attività di ricerca e sviluppo spetta anche in relazione alle spese sostenute per attività svolte dall'amministratore unico della società. Lo conferma l'agenzia delle Entrate nella r isposta ad interpello n. 182 di ieri .

Il caso prospettato riguarda una società specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione per ricerca. La società chiedeva chiarimenti circa la possibilità che le spese sostenute nell'ambito dell'attività di sviluppo tecnologico e imputabili al proprio amministratore unico (non dipendente) fossero eleggibili al credito di imposta di cui all'articolo 3 del Dl 145/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 70-72, della legge n. 145/2018. L'istante rappresentava che, in assenza di dipendenti e collaboratori, l'attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio nonché amministratore unico della società.

Il citato articolo 3, comma 1, prevede un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito spetta in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti al 2015 (detta aliquota è elevata al 50% con riferimento a talune spese indicate al successivo comma 6-bis). Con decreto del 27 maggio 2015 emanato dal Mef di concerto con il Mise sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione in questione, che è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate con le circolari n. 5/E del 2016 e n. 13/E del 2017.

In particolare, nell'ambito dei predetti chiarimenti, l'Agenzia si era già espressa sulla possibilità di considerare ammissibili ai fini del credito R&S i compensi corrisposti all'amministratore - non dipendente dell'impresa - che svolge attività di ricerca e sviluppo; ciò in quanto rilevano anche le attività svolte da soggetti non dipendenti dell'impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione e tra questi anche l'amministratore. Nella risposta ad interpello qui in commento l'Agenzia conferma, quindi, l'interpretazione già fornita in passato, precisando due cose: condizione indispensabile per il riconoscimento del credito è che l'attività svolta sia adeguatamente comprovata; il compenso si considera agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore.

Non risultano, al contrario, agevolabili i compensi erogati all'amministratore preposto alla mera gestione dell'attività di ricerca e sviluppo. A questi fini, rimane fermo il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria circa l'idoneità della documentazione attestante l'attività svolta, l'effettività, l'imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere per beneficiare indebitamente del credito.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 182 del 6 giugno 2019

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