Diritto

Bonus sanificazione, comunicazione entro il 7 settembre anche per le spese future

Vanno prenotati gli importi fino al 31 dicembre. Resta il dubbio sui Dpi non marcati CE ma approvati da Iss e Inail

di Gianluca Dan

Scade lunedì 7 settembre il termine per l'invio della comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione necessaria per prenotare il credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto Rilancio (Dl 34/2020). Nella comunicazione devono essere indicati:
1)gli importi sostenuti fino al mese antecedente all'invio telematico (agosto per le comunicazioni inviate a settembre);
2)gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Lo strano meccanismo introdotto dal provvedimento 10 luglio 2020 che richiede l'indicazione anche delle spese future è dovuto al fatto che il tax credit sanificazione ha un budget limitato a 200 milioni di euro.

Per il rispetto del limite complessivo di spesa l'Agenzia, dopo aver raccolto i dati pervenuti con le comunicazioni, dovrà determinare l'ammontare massimo fruibile con uno specifico provvedimento da emanare entro l’11 settembre 2020. La percentuale spettante sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Questo potrebbe comportare una riduzione dell'ammontare spettante qualora i crediti d'imposta richiesti fossero superiori al budget di spesa stabilito dall'articolo 125, comma 1.

Il credito d'imposta massimo per ciascun beneficiario è di 60mila euro, corrispondente ad una spesa per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione massima di 100mila euro.

Il tax credit non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

L'utilizzo del credito
Il tax credit calcolato sulle spese effettivamente sostenute potrà essere utilizzato dai beneficiari:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; b) in compensazione col modello F24 a partire dal 12 settembre 2020 (giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale spettante).

In alternativa all'utilizzo diretto il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Le spese agevolabili
Particolare attenzione va posta alle spese sostenute per la sanificazione che devono essere certificate dalle imprese che svolgono tale attività (anche da coloro che svolgono in proprio l'attività di sanificazione). La certificazione deve attestare che le attività poste in essere sono coerenti con quanto indicato nei protocolli di regolamentazione vigenti e, perciò, finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19.

Le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, eccetera) devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (marcatura CE). Al riguardo l'Agenzia non ha chiarito se le mascherine e i Dpi non marcati CE ma approvati dall'Istituto superiore di sanità o all'Inail – nel primo periodo dell'emergenza sanitaria in cui non si trovavano mascherine – possano essere agevolati. La ratio della disposizione vorrebbe che anche tali acquisti fossero agevolabili.

Anche gli acquisti di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza europei.

Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori del credito d'imposta conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea che, in molti casi, non risulta dalla fattura ma è semplicemente apposta sulla confezione del prodotto.Sono inoltre agevolabili gli acquisti di prodotti detergenti e disinfettanti e quelle per i dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


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