Imposte

Bonus sanificazione, al via le richieste ma il credito non sarà cedibile

Comunicazione dal 4 ottobre al 4 novembre. Per la compensazione bisognerà attendere un provvedimento delle Entrate

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di Federico Gavioli

A partire da lunedì 4 ottobre è possibile richiedere il bonus sanificazione 2021 previsto dal decreto Sostegni bis. Attenzione però perché a differenza di quello previsto nel 2020, contenuto nel decreto Rilancio, il credito non può essere oggetto anche di cessione.

Modalità di presentazione della domanda

La comunicazione da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, deve essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, attraverso:

• i canali telematici delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

• uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.

Nello stesso periodo è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Bonus sanificazione : come può essere utilizzato e da quando

Il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60mila euro e può essere utilizzato dai soggetti richiedenti:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione tramite modello F24, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021, che dovrà fissare la ripartizione in base a richieste e risorse disponibili; il nuovo codice tributo da utilizzare nel modello F24 non è ancora stata oggetto di una specifica risoluzione delle Entrate.

Nel caso in cui il contribuente dovesse utilizzare in compensazione un importo superiore a quello effettivamente spettante, il relativo modello F24 sarà automaticamente scartato.

Particolare attenzione va prestata al fatto che, a differenza del precedente bonus sanificazione 2020, contenuto nel decreto Rilancio (articoli 120 e 125 del Dl 34/2020), non è possibile optare anche per la cessione del bonus sanificazione 2021, introdotto dal decreto Sostegni-bis (articolo 32 del Dl 73/2021).

Il precedente bonus sanificazione 2020 doveva essere utilizzato entro il 30 giugno 2021, per effetto della proroga contenuta nella legge di Bilancio 2021. Dal 1° luglio 2021, come comunicato dalla risoluzione 43/E/2021, il codice «6918» è stato soppresso; pertanto, eventuali crediti residui al 30 giugno 2021 non possono essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Documentazione e dati da indicare nel modello

Nel modello «Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione» approvato con il provvedimento delle Entrate del 15 luglio, nel campo:

1) «Spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e credito d’imposta» il soggetto interessato deve indicare l’ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19;

2) «Credito d’imposta», il soggetto interessato deve indicare (arrotondato all’unita di euro) il 30 per cento dell’importo indicato nel campo «Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021»; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l’importo di 60 mila euro.

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