Imposte

Bonus sponsorizzazioni con attuazione a ostacoli: domande entro il 1° aprile

Entro 90 giorni dalla presentazione delle istanze il dipartimento dello Sport dovrà pubblicare l’elenco dei beneficiari. Poi il bonus sarà utilizzabile trascorsi altri 5 giorni

Percorso a ostacoli per ottenere il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive previsto dall’articolo 81 del Dl 104/2020. Si tratta del credito d’imposta previsto nella misura del 50% degli investimenti realizzati in campagne pubblicitarie a favore del settore sportivo (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020), nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro, (che costituisce espressamente tetto di spesa).

Il decreto attuativo, firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal ministro per lo Sport e da quello dell’Economia il 30 dicembre 2020 e in attesa di approdare in «Gazzetta Ufficiale», prevede infatti un iter particolarmente complesso prima di poter utilizzare in compensazione la somma accordata che verrà autorizzata direttamente dal ministero solo dopo aver raccolto tutte le istanze.Il primo passo, sarà infatti, quello di presentare entro il prossimo 1° di aprile apposita domanda di contributo al dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad oggi, tuttavia, manca ancora il relativo modulo che dovrà essere predisposto dallo stesso ministero entro il 1° febbraio.

In seguito, entro i 90 giorni seguenti il termine ultimo per la presentazione dell’istanza (1° aprile 2021), il dipartimento per lo Sport, previo esame delle istanze ricevute nel rispetto dei requisiti previsti, provvederà alla concessione del contributo sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un elenco sul proprio sito istituzionale.

In ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, il dipartimento procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli aventi diritto in proporzione. L’elenco dei beneficiari verrà trasmesso anche all’agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta sarà poi utilizzabile decorsi ulteriori 5 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dell’elenco esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi come di consueto utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

Il decreto attuativo non prevede un termine finale per l’utilizzo del credito, il cui monitoraggio sarà poi delegato alla compilazione a cura del contribuente del consueto quadro RU in dichiarazione dei redditi.

Delineato l’intero iter previsto è opportuno, ora, fare un passo indietro e ricordare come l’articolo 81, comma 1, dell’originario Dl 104/2020 aveva previsto la concessione di un credito d’imposta destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni a favore del settore sportivo.

Le sponsorizzazioni agevolate sono però quelle effettuate - tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 - nei confronti di:

• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche

• società sportive professionistiche, nonché società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

In particolare si deve trattare di società e associazioni con ricavi (prodotti in Italia) ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir relativi al periodo d’imposta 2019, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

L’investimento in campagne pubblicitarie da parte dello sponsor deve essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro.

Il decreto attuativo stabilisce altresì che tali spese debbono essere attestate dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente, oppure da un revisore, o in mancanza da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti o consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

La norma in questione prevede espressamente che sono escluse dall’agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti delle associazioni/società sportive che aderiscono al regime previsto dalla legge 398/1991.

Nel silenzio della norma e del decreto attuativo il contributo dovrebbe andare calcolato sull’importo di competenza del periodo agevolato (l’articolo 81 del Dl 104/2020 riporta espressamente «gli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020»).

Oltre alla maturazione del credito d’imposta, si ricorda che Il corrispettivo sostenuto dallo sponsor per le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione in argomento costituisce altresì, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

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