Imposte

Bonus strumenti musicali a produttore o venditore solo con la comunicazione telematica

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di Michele Brusaterra


Per il «bonus Stradivari» 2018 è attivo dal 26 marzo il canale telematico per i venditori o produttori di strumenti musicali nuovi che, intendendo riconoscere al cessionario il contributo previsto per legge, devono inviare apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate.

Il bonus in commento, che ha visto la luce per la prima volta nel 2016, dopo essere stato riproposto, con modifiche, per il 2017, è stato prorogato anche per il 2018 dal comma 643 dell’articolo 1 della legge 205/2017.

Con il provvedimento del 19 marzo scorso, sono state previste le regole per poter sfruttare il contributo in commento nel periodo d’imposta 2018.

Da un punto di vista soggettivo il contributo spetta agli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica purché siano «autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212», che sono inclusi nell’allegato 1 al provvedimento del 19 marzo 2018, che, tuttavia, potrà essere integrato e/o modificato, come previsto dal provvedimento stesso.

Evidenziando che per poter accedere al contributo, gli studenti devono anche essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019, da un punto di vista oggettivo, il contributo è concesso sempre per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, o per l’acquisto di un singolo componente dello strumento stesso, che deve essere, però, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente o considerato «affine» o «complementare», in base alle «dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza», o, ancora, compreso tra quelli indicati nell’allegato 2 al provvedimento del 2017.

Dal punto di vista del funzionamento, mentre per il 2016 il contributo era di mille euro ma non poteva eccedere il prezzo dello strumento, per il 2017 e per il 2018 tale contributo è stato innalzato a 2.500 euro ma non può eccedere il 65 per cento del prezzo finale dello strumento e, nel caso di fruizione dell’agevolazione nel 2016 e/o nel 2017, esso va ridotto anche dell’importo di cui già si è usufruito nei predetti periodi d’imposta.

Al venditore o produttore dello strumento musicale è riconosciuto un credito d’imposta pari al contributo riconosciuto al cessionario, solo se, prima di concludere la vendita, egli comunica all’agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito servizio telematico Entratel o Fisconline, i dati prescritti alla norma.

Stabilisce il provvedimento del 19 marzo 2018, così come sottolineato anche dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 6/E/2017, che per ogni comunicazione inviata «il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di dieci milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente».

La stessa ricevuta rilasciata dal sistema telematico indicherà l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016 e nel 2017.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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