L'esperto rispondeImposte

Bonus Sud cumulabile con altri incentivi nei limiti del costo agevolato sostenuto

Un’azienda, dopo essere stata ammessa al beneficio si accorge di aver ottenuto per gli stessi beni altre agevolazioni

di Stefano Mazzocchi

La domanda


Un’impresa con sede in Puglia ha chiesto e ottenuto il bonus Sud per investimenti effettuati nel 2018 e 2019. Premesso che il credito è stato parzialmente usato, in sede di alcuni controlli interni, è emerso che taluni beni sono stati oggetto di altre agevolazioni. Si chiede se è necessario presentare una comunicazione rettificativa per rideterminare l’importo del credito e come comportarsi in relazione alle quote di credito già utilizzate, ma che comunque rientrano nell’importo complessivamente spettante.
A. I. – Taranto

Il quesito ha ad oggetto il credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (cosiddetto “bonus Sud”). Con riferimento a tale misura, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 7-quater, comma 3, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (decreto Mezzogiorno), si prevede che l’incentivo sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi all’agevolazione, sempreché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline Ue di riferimento. Pertanto, nel caso prospettato nel quesito (“è emerso che taluni beni sono stati oggetto di altre agevolazioni”) occorre verificare se il medesimo costo sia stato agevolato attraverso due incentivi differenti: in tal caso, saremmo di fronte a una indebita percezione. Di conseguenza, il contribuente è obbligato a comunicare all'agenzia delle Entrate le altre agevolazioni chieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita (così si è espressa l’agenzia delle Entrate con la circolare 13 aprile 2017, n. 12/E). Si tenga presente inoltre che, in riferimento ad una situazione per certi aspetti analoga a quella prospettata, con la risoluzione 2 aprile 2019, n. 39/E, è stato precisato che il contribuente è tenuto a comunicare all’agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per un’annualità sono stati traslati nell’anno successivo.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©