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Bonus Sud e credito d’imposta 4.0 cumulabili per il distributore automatico di sigarette

I vantaggi cumulati non possono tuttavia superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato

di Gabriele Ferlito

La domanda

Un esercente di tabacchi acquista un distributore automatico di sigarette. Può fruire sia del credito d'imposta “impresa 4.0”, sia del credito d'imposta del 45% per investimenti nel Mezzogiorno? Nel caso il cumulo sia ammesso, che procedura deve seguire per chiedere i due bonus?
F. Z. - Salerno

La fruizione del credito d'imposta impresa 4.0 per l’acquisto di un distributore automatico di sigarette dipende dalle caratteristiche tecniche dello specifico investimento. Infatti, per godere di tale agevolazione, occorre che il bene oggetto dell’investimento sia compreso nell’allegato A della legge 232/2016 (che ha introdotto l’iperammortamento, oggi trasformato nel credito di imposta del 40%).
Con la circolare 177355 del 23 maggio 2018, il ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che un distributore automatico interconnesso alla rete può godere del credito d’imposta 4.0 in quanto rientrante nella categoria dei «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica» di cui al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A della legge 232/2016. Come specificato nella circolare 4/E/2017 (paragrafo 11.1), occorre che il distributore automatico possieda tutte le seguenti cinque caratteristiche (si rimanda al corpo della circolare per l’analisi dettagliata delle singole voci):

1) controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o Plc (Programmable logic controller);

2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere presenti almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:

1) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

2) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

3) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Il credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 vi sia stata la conferma dell’ordine e sia pagato un acconto minimo del 20%). Per beni il cui costo di acquisizione è inferiore ai 300mila euro, il legale rappresentante dell’impresa può autocertificare il rispetto dei requisiti ai fini dell’accesso al credito d’imposta. In presenza dei requisiti, il credito d’imposta matura automaticamente e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione ed interconnessione dei beni.

Passando al secondo quesito, si ritiene che l’investimento in esame possa godere anche del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (legge 208/2015). Tale credito (nella misura del 45% per le piccole imprese) agevola gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 in beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (non di mera sostituzione) e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori del Sud Italia indicati dalla legge. Sono agevolabili i beni classificabili secondo corretti principi contabili (in particolare, il principio Oic 16) nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall’articolo 2424 del Codice civile. Il credito d’imposta per il Mezzogiorno può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal quinto giorno successivo dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’agenzia delle Entrate. Per fruirne occorre inviare all’agenzia delle Entrate uno specifico modulo per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo.

Il credito d’imposta 4.0 e il credito d’imposta per il Mezzogiorno sono tra loro cumulabili: entrambe le normative consentono il cumulo del beneficio con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi beni (a tal proposito si veda anche la risposta a interpello 360/2020 commentata su Ntplus Fisco nell’articolo di Alessandro Sacrestano). I vantaggi cumulati non possono tuttavia superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato.

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