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Bonus Sud, per il macchinario sostituito basta una domanda integrativa

Se il nuovo bene è un rimpiazzo del precedente si può evitare il ricalcolo del precedente credito e presentare una nuova domanda solo per l’eccedenza positiva del costo

di Gabriele Ferlito

La domanda

Una ditta individuale acquista nel 2018 dei macchinari per i quali beneficia del credito d’imposta bonus Sud. Nel 2019 alcuni macchinari vengono restituiti alla casa madre perché non adeguati alla capacità del processo produttivo e sostituiti con impianti più perfomanti. A seguito della restituzione dei macchinari non conformi, la casa produttrice emette nota di credito nel 2019, mentre i nuovi macchinari vengono fatturati nel 2020 ad un prezzo superiore. Ai fini dell’esatta determinazione del credito d’imposta, è corretto procedere con la rettifca della comunicazione inviata nel 2018 indicando un minore imponibile e di conseguenza un minor credito, ed inviare una una nuova comunicazione per i macchinari sostitutivi con anno di riferimento 2020?
G. C. – Siracusa

Nel caso in cui il bene agevolato esca dalla sfera dell’impresa entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale lo stesso è entrato in funzione, la normativa di riferimento prevede la “rideterminazione” del credito maturato, vale a dire il ricalcolo dell’agevolazione, escludendo il bene in esame (e se il credito di imposta è già stato utilizzato, lo stesso deve essere riversato, senza sanzioni, ma con gli interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificate le ipotesi di rideterminazione). Tuttavia, con la circolare 12/E/2017, l’agenzia delle Entrate ha precisato che non deve procedersi alla rideterminazione del credito nel caso in cui, nel periodo d’imposta in cui si verifica l’uscita del bene dall’impresa, venga acquisito un altro bene della stessa categoria di quello agevolato. Per le ipotesi di “rimpiazzo”, sono ancora validi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nella circolare 41/E/2001, in relazione all’agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dalla legge 388/2000, sotto molti aspetti analoga a quella in esame (paragrafo 10.4). Nel predetto documento, è stato anzitutto chiarito che, per stabilire se i beni sono riconducibili alla stessa categoria di quelli ceduti, occorre fare riferimento alle categorie merceologiche indicate nella tabella sui coefficienti di ammortamento approvata con Dm 31 dicembre 1988, precisando, tuttavia, che deve trattarsi di nuovi beni aventi le medesime caratteristiche tecniche e merceologiche di quelli sostituiti. È stato altresì precisato che qualora il nuovo bene, ancorché appartenente alla stessa categoria del bene rimpiazzato, non si può considerare - per le sue peculiari caratteristiche tecniche e merceologiche - come mero rimpiazzo del precedente, il costo dello stesso rileverà nei modi ordinari ai fini del calcolo dell’agevolazione e per il bene rimpiazzato si dovrà procedere alla rideterminazione del beneficio. Da ultimo, è stato precisato che, laddove siano verificate tutte le condizioni per il rimpiazzo, se il costo del nuovo bene eccede quello del bene rimpiazzato, l’eccedenza positiva costituisce nuovo investimento. Sulla base di tali chiarimenti, con riferimento al caso di specie, va anzitutto precisato che la sostituzione del bene avviene nel medesimo periodo d’imposta (2019), nel quale viene restituito il vecchio macchinario e viene consegnato quello nuovo (non rilevando che la fattura venga emessa nel 2020). Ciò posto, va verificato se il nuovo bene può considerarsi rimpiazzo del precedente secondo i criteri esplicitati dalla circolare 41/E/2001. In caso negativo, occorre eliminare il credito precedentemente fruito (eventualmente riversandolo, se già utilizzato) e presentare una nuova domanda per la totalità del credito relativo al nuovo bene. In caso positivo, si può evitare il ricalcolo del precedente credito e presentare una nuova domanda solo per l’eccedenza positiva del costo del nuovo bene rispetto al precedente, che costituisce nuovo investimento.

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