Bonus Sud, istanza anche dopo il progetto
C’è tempo fino al 31 dicembre per richiedere fino al 45% di credito di imposta per i progetti di investimento realizzati dal 2016, anche se già completati.
La direzione Regionale delle Entrate di Catanzaro interviene fornendo un prezioso chiarimento circa la fruibilità del «bonus investimenti sud» nel rispondere a un interpello. Si tratta della dubbia ammissibilità della fruizione del credito per le istanze inviate successivamente al perfezionamento del progetto di investimento, a causa dello specifico divieto contenuto in una norma speciale.
Al quesito l’agenzia risponde con parere positivo. «La verifica di ammissibilità alle risorse del Pon - si legge - è volta a riscontrare che i progetti d’investimento risultino non ultimati al momento della presentazione della comunicazione. Occorre ribadire al riguardo che la sussistenza di tali requisiti riguarda unicamente le iniziative ammesse al cofinanziamento nell’ambito dei predetti programmi operativi mentre resta ferma l’autorizzazione a fruire del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle entrate a valere su risorse nazionali, secondo i criteri generali».
In altri termini, sarà sempre possibile inviare istanza di fruizione del credito, e fruirne legittimamente, anche per progetti di investimento realizzati e conclusi anteriormente al momento di presentazione dell’istanza di fruizione, purché non rientranti nell’ambito del cofinanziamento a valere sulle risorse Pon e dei programmi operativi relativi al fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020.
È, inoltre, stato precisato che l’istruttoria che fa seguito alla comunicazione della richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, inviata all’agenzia delle Entrate non verte sull’esistenza delle condizioni di accesso al credito d’imposta, né sull’ammissibilità dei beni alla medesima agevolazione.
Nel prosieguo del chiarimento l’agenzia fornisce un ulteriore chiarimento in merito alla tipologia di progetto ammesso all’agevolazione, che non dovrà avere natura di «acquisto isolato di un bene strumentale».
Questa considerazione non può che apparire condivisibile per quegli investimenti per i quali il bene oggetto di agevolazione dovrebbe integrare il progetto di investimento comunicato nell’istanza; mentre si potrebbe porre ancora l’interrogativo su quelle ipotesi in cui, invece, il progetto sia strutturato in una serie di spese ulteriori e coordinate con quella del singolo bene, per le quali tuttavia è esclusa l’agevolazione.