Bonus Sud, nella Snc il credito d’imposta è trasferibile ai soci
Il tema è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120/E del 18 aprile 2002 e con la circolare n. 48/E del 7 giugno 2002, con le quali è stata riconosciuta la trasferibilità ai soci di società di persone del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in virtù del principio generale di trasparenza contenuto nell’articolo 5 del Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi). È stata cioè riconosciuta alla società di persone la possibilità di usare il credito d’imposta sia per compensare imposte e contributi dalla stessa dovuti, sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. In particolare, ciascun socio di società di persone, in quanto titolare del cosiddetto “reddito di partecipazione” (che è mera ripartizione del reddito d’impresa prodotto dal soggetto partecipato), potrà usare la quota di credito che gli è stata assegnata per compensare propri debiti tributari o contributivi, dandone evidenza nella sua dichiarazione dei redditi. La scelta di ripartire il credito dovrà risultare sia dalla dichiarazione dei redditi della società, sia da quella dei soci. Questi ultimi, in particolare, potranno usare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.
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