Imposte

Bonus vacanze accessibile dal 1° luglio con Spid e app, ma serve anche la Dsu

Dall’incentivo sono esclusi i portali di viaggi e le piattaforme telematiche

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

Tutti pronti per andare in vacanza dopo il lockdown da Covid-19, scatta infatti dal 1° luglio il bonus vacanze ovvero la possibilità di usufruire di un contributo massimo di 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40mila euro da utilizzare, per l’80%, sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il restante 20% come detrazione di imposta in dichiarazione dei redditi.
Come indicato dal provvedimentoprotocollo n. 237174/2020 del 17 giugno il bonus sarà esclusivamente telematico perché dovrà essere richiesto e sarà erogato unicamente in forma digitale: per ottenerlo si deve essere dotati di una identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie 3.0 (Carta d'Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus si devono inserire le credenziali digitali e successivamente fornire l’Isee che documenti il limite massimo di 40mila euro.
Il provvedimento regola i requisiti e le modalità per l’accesso e la fruizione del bonus vacanze: in particolare gli utenti, devono installare e accedere ad un’applicazione denominata IO, app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. sul sito https://io.italia.it/ e da li scaricare l’apposita app accedendo all’app store o al play store a seconda del sistema operativo utilizzato.

Le tre mosse

Pertanto, anche prima del 1° luglio 2020, sarà importante: - avere una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell’Isee in corso di validità che evidenzia una situazione economica equivalente non superiore a 40mila;- dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app Io (versione CIE 3.0);- installare sul proprio smartphone Io – l’app dei servizi pubblici. In seguito alla prima registrazione, si potrà accedere più facilmente all’app Io digitando il Pin scelto o tramite riconoscimento biometrico con la propria impronta digitale o il riconoscimento del volto a seconda del dispositivo e della modalità impostata.All’interno dell’app Io, nella sezione Pagamenti, potrà essere aggiunto un nuovo Bonus/Sconto scegliendo il “Bonus Vacanze” dalla lista di quelli disponibili, successivamente basterà seguire i passaggi per completare la richiesta e attivare il bonus.In caso di esito positivo si ottiene un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus presso la struttura ricettiva prescelta. Il bonus attribuito, identificato proprio dal codice univoco, a cui viene associato anche il QR code (leggibile direttamente dallo schermo del telefono) deve essere comunicato all’albergatore, insieme al codice fiscale, al momento di pagare il soggiorno presso la struttura dove verranno trascorse le vacanze.Come disposto dall’articolo 176 del Dl 34/2020 (decreto rilancio) il bonus deve essere utilizzato in due tempi: l’80% dell'importo viene attribuito ad uno qualunque dei componenti della famiglia, anche diverso da quello che ha richiesto il bonus con la propria identità digitale, sotto forma di sconto diretto da utilizzare in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica.

Le agevolazioni

Lo sconto verrà concesso dalla struttura turistica al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio prescelto.Una ulteriore condizione stabilita dal Dl rilancio è che il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.Il restante 20%, con una complicazione di non poco conto per l’utente, sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 che verrà presentata il prossimo anno. La detrazione compete al soggetto che ha utilizzato lo sconto intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.Esemplificando: se si spendono 1.000 euro per la vacanza e compete un tax credit di 500 euro si dovranno corrispondere all’albergatore 600 euro scontando i 400 euro di credito (pari all’80 per cento dei 500 euro spettanti) mentre il restante 20 per cento (pari a 100 euro) sarà recuperato, sotto forma di detrazione, nella dichiarazione dei redditi da presentare per l’anno 2020, nel 2021. Si ritiene che il recupero in dichiarazione sia stato pensato solo per differire gli effetti del bonus per il quale sono stati stanziati 1.677,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l’anno 2021.La detrazione, completamente monitorata dal sistema, sarà utilizzata anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e al riguardo il decreto attuativo ricorda che l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.La struttura ricettiva a sua volta dovrà verificare la validità del bonus inserendo il codice univoco fornito dal cliente, il suo codice fiscale e l’importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia. A seguito del riscontro positivo del sistema la struttura ricettiva conferma l’applicazione dello sconto e da quel momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata. Il fornitore recupera lo sconto concesso sotto forma di credito d’imposta in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, senza limiti di importo. In alternativa lo sconto concesso può essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata sempre accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©