Adempimenti

Bonus vacanze in compensazione dal giorno successivo allo sconto con il codice «6915»

La risoluzione 33/E/2020 dà piena attuazione alla norma del decreto rilancio per le strutture ricettive

di Gianluca Dan

L’agenzia delle Entrate completa, con la risoluzione 33/E/2020, il tassello mancante al tax credit vacanze istituendo il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per la compensazione del credito d’imposta pari allo sconto reso ai vacanzieri dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast (codice 6915 operativo a decorrere dal 1° luglio 2020).

Il fornitore del servizio deve confermare l’applicazione dello sconto concesso al cliente tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In particolare al momento del pagamento dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare che utilizza il voucher comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code, ottenuto tramite l’app IO.

Al fine di poter procedere all’applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’utilizzatore e all’importo del corrispettivo dovuto, nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet delle entrate, accessibile mediante l’identità Spid, le credenziali Entratel/Fisconline, la Carta nazionale dei servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento delle Entrate.

Con la stessa procedura web il fornitore dichiara, in base agli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2020, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un B&B in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

La verifica della struttura ricettiva
Il fornitore verifica, tramite il portale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile e in caso di esito positivo conferma l’applicazione dello sconto. Da questo momento, l’operazione non può più essere annullata e l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non potrà essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima del tax credit. In altri termini, l’eventuale utilizzo del tax credit per importo inferiore al massimo spettante determina la perdita dell’importo residuo: esemplificando se una famiglia di tre persone che ottiene il tax credit nominale di 500 euro sostiene un costo per la vacanza di 400 euro, quindi inferiore all’importo massimo, potrà usufruire di uno sconto calcolato sul corrispettivo dovuto pari a 320 euro (80% di 400 euro). Il residuo rispetto ai teorici 400 euro spendibili verrà perso. Nella stessa proporzione si perde anche la detrazione recuperabile nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (importo teorico di 100 euro ridotto a 80 euro nell’esempio).

Utilizzo dal giorno successivo
Il fornitore del servizio ricettivo può recuperare lo sconto effettuato dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto. Nella pratica tale recupero avverrà più frequentemente con i versamenti delle imposte dovuti generalmente al 16 di ciascun mese ma nulla vieta che venga utilizzato anche prima mediante l’utilizzo del credito d’imposta, di importo pari allo sconto effettuato, indicandolo in compensazione nel modello F24. Tale compensazione non soggiace al limite annuale previsto per il quadro RU pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53, della legge 244/2007) in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il modello F24, riportante la compensazione, deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La risoluzione 33/E/2020 ricorda che il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

La cessione del credito
La cessione del credito a soggetti terzi è infatti un’alternativa all’utilizzo in compensazione: sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile nell’apposita sezione dell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Il codice tributo
Per consentire ai fornitori dei servizi ricettivi e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, la risoluzione 33/2020 ha istituito il codice tributo:
«6915» denominato «Bonus vacanze - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

Il codice tributo 6915, operativo a decorrere dal 1° luglio 2020, deve essere esposto nella sezione «Erario«, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a credito compensati» per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «Importi a debito versati». Nel campo «Anno di riferimento» del modello F24 deve essere sempre indicato il valore «2020».

Anche il cessionario del credito d’imposta deve utilizzare il medesimo codice tributo per esporre le proprie compensazioni seguendo le istruzioni fornite dalla risoluzione 33/E/2020.

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