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Bonus vacanze, l’albergatore può compensare il credito residuo nel 2022

Il bonus vacanze è stato introdotto nel 202o dal decreto Rilancio e non è previsto un termine ultimo per l’utilizzo del credito da parte del fornitore del servizio turistico

Gabriele Ferlito

La domanda

Un albergatore vanta ancora un credito bonus vacanze residuo. Può utilizzarlo in compensazione nel 2022?
C. M. - Genova

La risposta è positiva. L’articolo 176, comma 1, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha riconosciuto un credito, variabile da 150 a 500 euro, in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176. La norma prevede che il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi vengono fruiti, e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176 prevedendo, in particolare, che:

1) il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate;

2) a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 telematico;

3) il credito d’imposta utilizzato in compensazione del fornitore non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi;

4) in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

La normativa di riferimento non prevede un termine ultimo per l’utilizzo del credito da parte del fornitore del servizio turistico pertanto, venendo al quesito, il credito residuo può essere utilizzato in compensazione dall’albergatore anche nell’anno 2022.

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