Adempimenti

Bonus vacanze: l’hotel deve verificare lo sconto sul sito delle Entrate

Spese da documentare con scontrino o fattura; per la struttura ricettiva compensazione dal giorno successivo

Benedetto Santacroce
Franco Vernassa

Il pagamento e la fatturazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 apre la strada al tax credit vacanza per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Sia per le imprese che per il cittadino, le modalità applicative del credito di 500 euro, 300 euro o 150 euro sono state fornite dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento 237174 del 17 giugno 2020.

Secondo l’articolo 176 del Dl 34/2020, le imprese interessate sono solo quelle sopra indicate (turistico ricettive; si sottolinea che né la norma né il provvedimento prevedono uno o più codici Ateco di riferimento) in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, sempre che aderiscano all’iniziativa e accettino il bonus, nonché dichiarino con atto notorio sostitutivo il possesso dei requisiti qualificanti. Si segnala che da più parti sono stati presentati emendamenti per allargare il tax credit anche ad altre imprese della filiera del turismo: ad esempio per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati in base agli articoli 32 e 33 del Dlgs del 23 maggio 2011, n. 79, oppure per l’acquisto di biglietti aerei da compagnie italiane.

Il credito viene erogato alle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 176, vale a dire che:

•le spese siano sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore a un componente del nucleo famigliare (spetta anche per i single),

•il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito,

•il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Quindi solo questi ultimi sono abilitati a intermediare l’acquisizione del servizio.

Poiché le modalità di richiesta e di accesso del bonus vacanze sono esclusivamente digitali, l’impresa al momento del pagamento dovrà:

a)acquisire il codice univoco o il QR-code dal componente del nucleo familiare, che lo avrà preventivamente richiesto da PagoPA spa con la propria identità digitale Spid o carta di identità elettronica-Cie,

b)applicare la riduzione del corrispettivo dovuto con l’inserimento del codice univoco o del QR-code sulla fattura elettronica o sul documento commerciale, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento fiscale (dal punto di vista Iva l’imponibile è globale comprensivo dello sconto operato),

c)inserire questo documento nell’area riservata del sito internet delle Entrate con una procedura web come illustrato nella Guida predisposta dall’Agenzia,

d)verificare con la stessa procedura web lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo applicabile,

e)confermare, a seguito della verifica, l’applicazione dello sconto.

Da questo momento, l’operazione non potrà più essere annullata e l’agevolazione si intende interamente utilizzata.

Come previsto dal comma 4 dell’articolo 176 del Dl 34/2020, il credito è utilizzabile esclusivamente in due parti: l’80% come riduzione sul corrispettivo dovuto in accordo con il fornitore (struttura ricettiva) presso il quale i servizi sono fruiti ed il restante 20in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della persona fisica.

Per quanto riguarda il recupero dello sconto effettuato dall’impresa (max 80%), la procedura prevista è la seguente:

•dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, questo è recuperabile con un credito d’imposta da fruire a scelta del fornitore o in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997), senza il limite di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000 (alzato a un milione per il solo 2020 dall’articolo 147 del Dl 34/2020) oppure con cessione, anche parzialmente, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

•La compensazione avverrà esclusivamente con i servizi telematici delle Entrate utilizzando un apposito codice tributo ad oggi non ancora disponibile.

•La cessione avverrà tramite la piattaforma disponibile in una sezione riservata del sito internet delle Entrate.

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