Imposte

Branch exemption, le esimenti «pesano» su Redditi 2018

immagine non disponibile

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

La dichiarazione dello scorso anno aveva già recepito la branch exemption (articolo 168-ter del Tuir), ossia il regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. Ora il modello Redditi Sc 2018 ha accolto le disposizioni del provvedimento delle Entrate del 28 agosto 2017 , il quale, dopo due anni dall’introduzione dell’opzione, ne ha finalmente definito le modalità applicative, interessando principalmente i quadri RF, FC, RS e CE.

Le verifiche preventive
In caso di opzione, infatti, è necessario determinare il risultato delle branch operando le variazioni fiscali interne e darne distinta indicazione nella dichiarazione della casa madre. Tuttavia, prima della compilazione di Redditi Sc, è necessario porre in essere un adempimento propedeutico, ovvero la redazione di un rendiconto economico e patrimoniale per ogni stabile organizzazione secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti (articolo 152 del Tuir), in quanto le variazioni fiscali saranno operate proprio sul risultato del prospetto. A tal proposito, è possibile menzionare una novità di Redditi Sc 2018. Infatti, il provvedimento 28 agosto 2017 (pagrafo 7.8) ha chiarito che le branch esenti possono fruire dell’Ace, compilando per ogni stabile organizzazione il rigo RS113 del quadro RS (il cui risultato sarà riportato nel rigo RF65), indicando il codice del Paese estero di ubicazione. Nonostante, non sia specificato dalle istruzioni potrebbe essere utile, mantenere lo stesso ordine previsto per il quadro RF.

L’applicazione della Cfc rule
In caso di opzione, per dichiarare il reddito (o perdita) della branch bisogna verificare se questa sia soggetta alla Cfc rule e, nel caso in cui si applichi la disciplina in quanto non si possiedono le esimenti ex articolo 167 del Tuir, si deve compilare il quadro FC e versare l’imposta liquidata nel quadro RM.

La presenza di esimenti
In caso di localizzazione in Paesi non Cfc o in presenza delle esimenti, si deve ricorrere al rigo RF130. Attenzione, però, ai seguenti aspetti:

•per ogni stabile organizzazione si deve editare un apposito modulo, ma il primo è riferito esclusivamente alla casa madre e, pertanto, il rigo RF130 non deve essere compilato;

•qualora si disapplichi la disciplina Cfc in assenza di interpello positivo, se ne deve dare indicazione nel RF130, pena la sanzione ex articolo 8 del Dlgs 471/97;

•nell’ipotesi di cui sopra, gli utili distribuiti provenienti dalla stabile organizzazione concorrono alla formazione del reddito del soggetto residente al momento della distribuzione e devono essere indicati con il codice 59, di nuova istituzione, nel rigo RF31;

•alle operazioni intercorse con il gruppo si applica il transfer price. A tal fine, per i righi RF31 e RF55 sono stati istituiti nuovi codici (rispettivamente 56-58 e 60-63) per dichiarare l’adeguamento del costo fiscale delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti/trasferiti.

Infine, si fa presente che nella sezione II-C del quadro CE sono state previste specifiche disposizioni per le branch esenti, nel caso di recapture delle perdite fiscali pregresse.

I modelli e le istruzioni
(clicca sul link per visualizzarli)

Il modello Redditi società di capitali 2018

Le istruzioni al modello Redditi società di capitali 2018

Il modello Redditi società di persone 2018

Le istruzioni al modello Redditi società di persone 2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©