Contabilità

«Branch exemption» al via dal 2017

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di Luca Gaiani

Al via dall’esercizio 2017 il regime di branch exemption per le imprese italiane con stabile organizzazione all’estero. Con un provvedimento diffuso ieri, l’agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative dell’opzione per il regime di esenzione dei redditi delle stabili organizzazioni previsto dall’articolo 168-ter del Tuir.

L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di apertura della filiale estera, mentre per le branch già in essere al 7 ottobre 2015 (e per quelle costituite fino al 31 dicembre 2016), si potrà optare nella dichiarazione Redditi 2018, con effetto dal periodo di imposta 2017.

L’articolo 168-ter del Tuir, introdotto dal decreto legislativo 147/2015, prevede la possibilità, per le società che detengono stabili organizzazioni all’estero, di optare per un regime di esenzione degli utili e delle perdite prodotti da tali entità (cosiddetta branch exemption).

Regole attuative
Con il provvedimento di ieri, l’agenzia delle Entrate ha dettato le regole attuative della disposizione. A regime l’opzione, che deve riguardare tutte le stabili organizzazioni (anche quelle aperte dopo l’opzione), va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di costituzione della branch. Diversamente, il regime non potrà successivamente essere attivato. Con riguardo a stabili organizzazioni già costituite al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto 147), l’opzione per l’esenzione può effettuarsi nella dichiarazione riferita al 2017 (Redditi 2018) e avere decorrenza da tale esercizio. Stessi termini per le opzioni riferite a branch create dopo il 7 ottobre 2015 e nel 2016.

L’efficacia dell’opzione per la branch exempion cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le branch.

L’opzione per la branch exemption è valida solo se sia configurabile, in capo all’impresa italiana, una stabile organizzazione nello Stato estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una convenzione, in base ai criteri previsti dall’articolo 162 del Tuir. Quanto sopra, salvo che lo Stato estero non accerti l’esistenza di una stabile organizzazione in base alla sua legislazione interna. In quest’ultimo caso, il contribuente può esercitare l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alla branch accertata, ovvero, se già in regime di esenzione per altre stabili, deve includere tale stabile organizzazione nel perimetro di esenzione, nell’esercizio in cui l’accertamento estero è diventato definitivo (ricorrendo le altre condizioni di esistenza della stabile). Le imprese possono comunque presentare un interpello qualificatorio per richiedere la sussistenza dei requisiti della stabile organizzazione.

Il calcolo del reddito o della perdita
L’articolo 7 del provvedimento disciplina in dettaglio le regole per calcolare il reddito o la perdita della branch che usufruisce dell’esenzione. Il reddito di quest’ultima è determinato in base all’«Approccio Autorizzato Ocse». La stabile organizzazione è considerata come un’entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel perimetro di esenzione non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della casa madre, fatta eccezione per l’ipotesi di utili provenienti da una stabile localizzata negli Stati o territori del comma 4 dell’articolo 167 del Tuir, i quali concorrono a formare il reddito con il regime dei dividendi black list. Se scatta l’esimente prevista alla lettera a), comma 5, dell’articolo 167 del Tuir, viene concesso il credito d’imposta indiretto previsto dagli articoli 47, comma 4 e 89, comma 3, del Tuir.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 agosto 2017 n. 165138

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