Adempimenti

Brexit, per gli adempimenti doganali adeguamento progressivo fino a luglio

Le linee guida dell’autorità fiscale del Regno Unito da usare a partire da gennaio. Per gli «standard goods» all’inizio basterà una dichiarazione entro sei mesi

Necessità di avere un identificativo locale, adempimenti e formalità doganali di nuova regolamentazione e dazi all’importazione: è questo lo scenario che, dal 1° gennaio 2021, si prospetta sugli scambi commerciali tra Ue e UK, soprattutto nel caso, ormai probabilissimo, di no deal.

In vista della realizzazione della Brexit, il Governo inglese ha pubblicato, nell’ultimo periodo, una serie di user guide e di informative sui propri siti istituzionali, destinate agli importatori UK e necessariamente di interesse, però, anche per i loro partner unionali.

Sul punto, l’autorità fiscale del Regno Unito (Hmrc) ha in particolare emanato delle interessanti linee guida («The border with the european union importing and exporting goods») volte ad illustrare la disciplina applicabile agli scambi con l’Ue a partire dal nuovo anno, impostata su un approccio plurifase, per step. Per consentire l’adeguamento ai nuovi cambiamenti da parte delle imprese e l’implementazione delle nuove procedure da parte dogane - anche in considerazione degli impatti del Coronavirus sul processo di transizione - l’Hmrc ha infatti differenziato l’applicazione della nuova disciplina in tre fasi temporali, distinguendo la procedura in base alla particolare natura delle merci. Per i cosiddetti “controlled good” elencati nella guida (tra cui beni sottoposti ad accisa, merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari, farmaci ecc.), l’introduzione nel Regno Unito sarà subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti addizionali rispetto al “core model” che interessa la restante generalità dei cd. “standard goods”.

Per questi ultimi, da gennaio a luglio 2021, sarà infatti possibile presentare addirittura una dichiarazione differita entro 6 mesi dall’introduzione delle merci, che consentirà il contestuale differimento del versamento tributario. Da aprile, però, saranno intensificati i controlli su determinate categorie di merci, per le quali sarà inoltre richiesta la presentazione di documentazione attestante la qualità e la sicurezza del prodotto e talvolta la notifica preventiva alle autorità doganali in ordine all’introduzione. Da luglio, poi, il sistema andrà a regime e le importazioni nel Regno Unito saranno indistintamente subordinate alla presentazione di una dichiarazione doganale completa, e vi sarà un ulteriore e generalizzato aumento dei controlli. Inoltre, la terza fase prevede anche un duplice modello di sdoganamento della merce che, a seconda della dogana di entrata, consentirà lo stoccaggio della merce fino a 90 giorni (temporary storage model) ovvero - quando ciò non sarà possibile - imporrà l’inoltro della documentazione alla dogana prima che la merce esca dal territorio UE (pre-lodgement model).

Con la stessa guida l’Hmrc ha inteso inoltre raccomandare agli operatori di premunirsi di codice EORI GB, necessario per effettuare operazioni commerciali con il Regno Unito ed essenziale soprattutto per gli operatori dell’e-commerce. Questo punto è essenziale anche per le imprese che effettuano trasferimenti merce in UK (ad esempio, conto deposito o comodato) e si interseca con questioni connesse ai profili Iva interni ed a quelli relativi all’imposizione diretta. Per l’operatività in dogana, l’Hmrc raccomanda l’utilizzo di intermediari per interfacciarsi con il sistema doganale e di richiedere un conto di differimento dazi che potrà consentire di pagare una volta al mese, tramite addebito diretto, gli importi dovuti in dogana.

Per l’Iva, poi, sarà possibile optare per il pagamento differito, secondo una disciplina differente a seconda che l’operatore sia o meno un “registered trader”. A tale proposito, occorre inoltre precisare che trattamento Iva sarà gestito differentemente a seconda che il valore della spedizione sia superiore o inferiore a £ 135.

Infine, si ricorda che dal gennaio del prossimo anno il UK applicherà una propria tariffa con dazi specifici, applicabili erga omnes salvo eventuali accordi commerciali che ad oggi non sono in vista, anche se lo scenario è ancora oggetto di repentini cambiamenti e sorprese.

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