Imposte

Brexit, il rappresentante fiscale sfrutta il plafond Iva già maturato

La risposta a interpello 260: il diritto non viene meno con la chiusura dell’identificativo Uk ma sono richiesti i requisti soggettivi e oggettivi

Anche per gli operatori Uk, dopo Brexit, il passaggio dall’identificazione diretta al rappresentante fiscale Iva, consente il trasferimento, senza soluzione di continuità, del plafond precedentemente maturato, a condizione che non mutino le condizioni soggettive ed oggettive sottese all’istituto.

Questo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 260 del 19 aprile 2021 a un’istanza presentata da un contribuente Uk già identificato direttamente in Italia che, in vista della Brexit, ha provveduto a chiudere il proprio identificato Iva per provvedere contestualmente alla nomina di un rappresentante fiscale. Il quesito posto dall’istante riguardava la possibilità di continuare ad utilizzare il plafond maturato in capo all’identificativo Iva anche da parte del rappresentante fiscale.

Ebbene, l’agenzia delle Entrate, richiamando dapprima la risoluzione 7/E/2021 in cui aveva chiarito che i soggetti passivi stabiliti in Uk possono continuare ad accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale, ha precisato che, ricorrendo le circostanze previste dalla norma, il rappresentante fiscale può continuare ad utilizzare il plafond. In sostanza, possono effettuarsi acquisti senza pagamento dell’Iva nei limiti del c.d. plafond maturato nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, identificati sia direttamente che mediante rappresentante fiscale. Pertanto, appurato che il soggetto passivo abbia i requisiti per assumere lo status di esportatore abituale, è possibile consentire al rappresentante fiscale di utilizzare il plafond Iva maturato in capo al numero identificativo Iva che è stato utilizzato ante Brexit.

Ciò in quanto, nel passaggio dall’identificazione diretta al rappresentante fiscale, non si verifica alcun mutamento soggettivo del soggetto passivo (non residente) che ha maturato il plafond. Il numero identificativo e il rappresentante fiscale, infatti, sono strumenti giuridici attraverso cui il soggetto non residente, da un lato, assolve gli obblighi derivanti dall’applicazione delle regole Iva sulle operazioni territorialmente rilevanti in Italia e, dall’altro, esercita i diritti connessi alle operazioni. Ad avviso dell’Agenzia, tale impostazione trova conforto anche nella disciplina del trasferimento del plafond nell’ambito delle operazioni straordinarie in cui il soggetto che subentra, senza soluzione di continuità, nell’attività e nei rapporti giuridici di un altro soggetto è legittimato ad utilizzare il plafond Iva maturato in capo a quest’ultimo. Ebbene, se tale principio di trasferimento del plafond vale, nel rispetto della condizione della continuità e subentro nelle attività e passività, nel caso di operazioni straordinarie in cui si verifica un mutamento soggettivo del soggetto economico, a maggior ragione dovrà riconoscersi nel caso in cui tale mutamento è escluso, poiché il soggetto passivo è sempre lo stesso, mutando solo lo “strumento” attraverso cui lo stesso esercita i propri diritti correlati all’effettuazione di operazioni Iva territorialmente rilevanti in Italia.

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