Adempimenti

Brexit, senza dazi le merci spedite a cavallo del periodo di transizione

Niente formalità doganali con la prova del trasporto iniziato prima di fine anno. Il documento di trasporto deve provare anche il passaggio di frontiera

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Regimi facilitati per le merci viaggianti a cavallo del periodo di recesso, con abbattimento dei dazi e snellimento dei processi doganali di appuramento dei regimi. Con la prova del trasporto iniziato prima dell’uscita di UK dall’Ue, a determinate condizioni le merci possono ancora considerarsi vincolate ad un regime libero, senza formalità doganali. Con la realizzazione di Brexit, infatti, i momenti maggiormente critici per le imprese saranno essenzialmente due: uno legato alla gestione delle attività 2020/2021 e un altro legato alla pianificazione del business per assorbire i maggiori costi derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Per risolvere il rebus delle operazioni a cavallo d’anno, in attesa della pubblicazione di un eventuale accordo commerciale o (almeno) politico che risolva i vari temi ancora aperti, non tutti direttamente fiscali, sul piano tributario il dato normativo di interesse è tuttavia già oggi rintracciabile nell’attuale accordo di recesso (doc 2019/C384/01). Sul piano doganale, le disposizioni fondamentali sono contenute nell’articolo 47 dell’Accordo, per cui, con formula forse volutamente generica e per alcuni versi criptica, sarebbe deciso che le norme del codice doganale dell’Ue relative ai beni che si considerano immessi in libera pratica, si applicano alle merci che circolano tra Ue e UK e viceversa, purché la circolazione abbia avuto inizio prima del 31 dicembre 2020. Quanto precede è confermato anche dai documenti di lavoro Taxud in materia, per cui «le merci unionali che, verso la fine del periodo di transizione, circolano con movimento intra-Unione dal Regno Unito verso l’Unione o viceversa possono essere ancora trattate come movimento intra-Unione, purché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 47 dell’accordo di recesso. Questa regola si applicherà anche alle merci unionali che circolano tra due punti del territorio doganale dell’Unione attraverso il Regno Unito».

A tal fine, però, quando le merci si presenteranno in dogana, la persona interessata deve dimostrare: 1) che gli spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi successivamente; 2) che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali. A tal fine, la prova dell’inizio dello spostamento deve essere fornita con documento di trasporto o qualsiasi altro documento che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento, includendovi la parte dell’attraversamento della frontiera. Nella maggior parte dei casi si tratta della data in cui il vettore ha preso in consegna le merci per il trasporto; oppure della data in cui le merci sono prese in consegna da uno spedizioniere che si assume la responsabilità delle merci e che successivamente incarica un vettore. Sono d’esempio, tra gli altri, le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Nello stesso senso di apertura e, soprattutto, di efficientamento nell’ottica di non ingessare il mercato è anche l’appuramento dei regimi doganali accesi nel 2020 e in esito nel 2021; se le merci sono in una custodia temporanea o vincolate a un regime come ad esempio il deposito doganale, e ciò è avvenuto in territorio UK, l’appuramento può avvenire con un solo movimento di vincolo doganale nell’Ue; non ci sarà bisogno, insomma, di appurare un regime nel sistema doganale UK e poi rispedire le merci in Ue, o viceversa, apprezzando il legislatore il momento di vincolo e di attivazione del regime e non quello di chiusura ed appuramento.

Ovviamente, quanto precede potrebbe suggerire la necessità di cogliere la chance di un transfer anticipato, almeno in partenza, di beni dall’Ue a UK, soprattutto nell’ipotesi di no deal e dunque per evitare i dazi a destino. Viceversa, per la stessa Commissione Ue, «se, all’arrivo alla frontiera tra l’Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, l’operatore economico non è in grado di fornire le rispettive prove, le merci saranno trattate come merci di paesi terzi», vale a dire quando le merci saranno immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione dovranno essere pagate le rispettive obbligazioni doganali.

I passaggi chiave

1. Dazi, Iva, accise

Le merci immesse in libera pratica possono viaggiare da UE a UK e come tali essere trattate, sempre che la spedizione abbia luogo in partenza nel 2020. Se anche le merci giungono a destino nel 2021, dunque con le barriere doganali a regime, con la dovuta prova del trasporto queste non scontano dazio in dogana. Allo stesso modo sono applicate l'Iva e le accise, per le quali, per i movimenti a cavallo di periodo, si applicano le regole sui trasferimenti ante Brexit

2. Regimi doganali

Le merci extra UE vincolate ad un regime doganale o in temporanea custodia in UE o in UK possono essere appurate nell'uno o nell'altro sistema doganale senza mutare la loro posizione doganale. Un bene in deposito in UK, insomma, può essere direttamente e come tale importato in UE

3. Le prove

Per provare le date del trasporto si può fare riferimento a CMR, la lettera di vettura CIM, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea

4. Elementi extra-tributari

Tutti i beni immessi in consumo, commercializzati o pronti per la vendita in UK o in UK, sono considerati bivalenti e compliant alle nuove discipline locali post Brexit

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©