Imposte

Buoni spesa, trattamento Iva assimilato ai buoni sconto

Interpello 341: la qualificazione avviene quando c’è la riduzione del prezzo di vendita di specifici prodotti individuati solo al momento del successivo acquisto

di Simona Ficola

«Buoni spesa» qualificabili come «buoni sconto» ai fini Iva quando conferiscono al possessore il diritto di ottenere uno sconto, ossia una riduzione del prezzo di vendita, di specifici prodotti individuati solo al momento del successivo acquisto.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta 341/2023 ha fornito un importante chiarimento in merito alla qualificazione fiscale ai fini Iva dei cosiddetti «buoni spesa» ovvero di quei buoni che taluni soggetti emettono nell’ambito della propria attività promozionale a favore dei propri soci e clienti. Il chiarimento è fondamentale in quanto il «buono spesa» è uno strumento largamente utilizzato dalla grande distribuzione, quindi interessa un considerevole volume di transazioni.

Nel caso prospettato dall’istante i suddetti buoni, sebbene denominati «buoni spesa», presentano nella sostanza le caratteristiche e producono gli effetti dei «buoni sconto», in quanto materializzano il diritto del portatore ad una riduzione del prezzo complessivo della spesa, pari all’importo indicato sul buono, a cui fa seguito, di conseguenza, la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’Iva.

Precisando anzitutto che per i suddetti buoni non opera la disciplina di cui all’articolo 6-bis e seguenti del decreto Iva, in tema di voucher monouso e multiuso, il buono de quo è qualificabile come strumento di pagamento, in quanto non include uno specifico diritto a ricevere beni o servizi, ma si qualifica più correttamente come buono sconto, ossia come strumento che conferisce al titolare il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, la cui finalizzazione, quindi, è la riduzione del prezzo di acquisto.

Secondo l’Agenzia, quindi, tornano applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 36 del 07 febbraio 2008 la quale, al fine di dare indicazioni per la corretta fatturazione, precisa che gli sconti/abbuoni, ai fini Iva, costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene.

Ne deriva quindi che, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del decreto Iva, gli sconti immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l’importo che ne risulta rappresenta l’effettivo corrispettivo.

Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell’articolo 26, del decreto Iva, una nota di credito nei confronti del cliente.

Pertanto i buoni spesa devono intendersi, quanto ai profili Iva, buoni sconto quando l’utilizzo degli stessi, da parte dei clienti beneficiari, in sede di acquisto dei beni commercializzati dall’impresa riduce il corrispettivo dovuto per l’ammontare dello sconto.

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