Caf, il Dl sul reddito di cittadinanza attenua le responsabilità per il visto infedele sul 730
Ritorno al passato sulla responsabilità di Caf e professionisti per le maggiori imposte e interessi dovuti dal contribuente in caso di errori sul 730, e soppressione dei limiti dimensionali minimi dei Caf per poter esercitare l’attività di assistenza fiscale. Sono queste alcune novità contenute negli emendamenti approvati al Senato al decreto sul reddito di cittadinanza (Dl 4/2019) che ora passa all’esame della Camera.
Con l’integrale riscrittura della lettera a) dell’articolo 39 del Dlgs 241/97 ( clicca qui per consultare l’emendamento approvato ) viene infatti previsto che i Caf e i professionisti che appongono un visto di conformità infedele su un modello 730 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta dal contribuente, sempreché il visto infedele non derivi dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Resta ferma la possibilità per gli intermediari di trasmettere un 730 rettificativo, con il consenso o meno (in quest’ultimo caso si tratta di una comunicazione dati rettificati) del contribuente, prima che la violazione sia contestata dalle Entrate.
In tali ipotesi, la somma dovuta dagli intermediari (cioè il 30% della maggiore imposta dovuta) potrà essere ridotta attraverso il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, quindi nel limite massimo del 5 per cento. In ogni caso, e quindi che intervenga o meno il ravvedimento da parte di Caf e professionisti, le maggiori imposte e gli interessi saranno richieste dall’amministrazione finanziaria al contribuente. Gli intermediari che si renderanno responsabili di ripetute violazioni saranno però oggetto di un provvedimento di sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta la revoca dell’autorizzazione.
Un altro emendamento approvato dal Senato ( clicca qui per consultarlo ) sostituisce anche l’articolo 5 del Dlgs 175/2014 disponendo che, nel caso di presentazione del modello 730, il controllo formale dei documenti sui quali è stato apposto il visto è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è invece effettuato nei confronti del contribuente.
Nulla viene detto rispetto alle violazioni commesse in vigenza del’attuale assetto normativo (che dal 2015 prevede che l’intermediario risponde di una somma pari all’imposta, agli interessi e alle sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente) e non ancora divenute definitive, di talché sorgerà il dubbio sull’applicabilità del favor rei, atteso che l’art. 39 del dlgs 241/1997 parla –e con la modifica parlerà- di una “somma” e non di una sanzione.
Nastro riavvolto anche con riguardo ai requisiti richiesti ai Caf: sparisce infatti il vincolo di dover trasmettere almeno l’1% delle dichiarazioni complessivamente elaborate da tutti i Caf per ogni anno fiscale. Sarà pertanto sufficiente che i predetti Centri siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2-bis, del Dm 164/1999.
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di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware