Imposte

Calcolo cumulativo dei rincari per le aziende con più contatori

Il conguaglio deve escludere conguagli e anticipi riferiti a periodi non agevolati

Per le imprese non energivore il tax credit diventa di massa, dopo il varo del Dl Aiuti-ter. Il decreto potenzia infatti il contributo straordinario con due mosse:

1 l’agevolazione viene portata dal 15% al 30% dei costi effettivi per i consumi di energia elettrica dei mesi di ottobre e novembre 2022;

2 viene ridotta da 16,5 a 4,5 kW la potenza dei contatori di energia elettrica come requisito “tecnico” per accedere al bonus.

L’agevolazione, perciò, interesserà un numero ben maggiore di soggetti rispetto ai trimestri precedenti.

Resta il requisito di aver riscontrato un aumento del prezzo medio del kWh nel terzo trimestre 2022 superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. Per le imprese non ancora costituite al 1° luglio 2019 l’Agenzia dovrà individuare il dato convenzionale del valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso e del prezzo di dispacciamento del terzo trimestre 2019 per consentire il confronto con i costi medi dello stesso periodo 2022 (come nella circolare 13/E/2022, par. 3.1).

Il bonus va quantificato sui costi dei consumi effettivi della componente energetica nel periodo interessato (facendo quindi attenzione a escludere eventuali anticipi e/o conguagli non di competenza).

Sul piano soggettivo, invece, andrebbe meglio definito cosa si deve intendere per «imprese» non energivore (si pensi agli imprenditori agricoli, agli enti non commerciali che svolgono anche attività d’impresa, al settore dello sport).

Imprese multisito

Sono frequenti i casi di imprese non energivore dotate di diversi contatori, di potenza sia superiore che inferiore a 16,5 kW o a 4,5 kW. Su questo punto sono utili i chiarimenti della circolare 25/E/2022: per determinare la media di riferimento per il riscontro dell’incremento del costo, i calcoli devono essere considerati cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica effettuati nel trimestre a prescindere dal Pod di riferimento (Point of delivery, punto di prelievo). Il calcolo del credito d’imposta può essere determinato sulla base della singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo Pod o che sia considerata cumulativamente per società. L’accesso al bonus, infatti, letteralmente è subordinato alla titolarità di almeno un Pod di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per il secondo e terzo trimestre 2022 e a 4,5 kW per i mesi di ottobre e novembre 2022. Ciò dovrebbe significare che – se c’è almeno un contatore con i requisiti dimensionali minimi – tutti i costi per la componente energetica sostenuti dell’impresa nel periodo dovrebbero essere agevolabili, anche se riferibili a Pod di potenza inferiore a quella minima prevista.

Calcoli fai-da-te o del fornitore

Anche per il bonus di ottobre e novembre si può chiedere al fornitore il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e il conteggio del credito d’imposta spettante. Questa possibilità è però condizionata al fatto che il fornitore sia lo stesso del terzo trimestre 2019 e dei mesi di ottobre e novembre 2022; diversamente il conteggio va fatto in autonomia.

L’impresa deve inviare una richiesta al fornitore e questi, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, comunica al cliente i dati richiesti. L’autoliquidazione potrebbe consentire un utilizzo più veloce del bonus, anche se non è sempre agevole individuare correttamente in bolletta le voci di costo sensibili. Un’eventuale “quadratura” anche postuma dei dati autoliquidati con quanto comunicato dal fornitore potrebbe garantire una verifica successiva.

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