Imposte

Caldaie a condensazione, superbonus al 110% anche per gli edifici unifamiliari

Il beneficio viene esteso a ville e villette a schiera e si ottiene anche con sostituzione con una caldaia più performante

di Alessandro Borgoglio

Con l’approvazione alla Camera degli emendamenti alla di conversione in legge del Dl 34/2020, sono state apportate corpose modifiche all’articolo 119, che disciplina il superbonus del 110%, tra cui quella riguardante l’introduzione della possibilità di usufruire della detrazione anche per gli interventi di sostituzione della caldaia con una a condensazione negli edifici unifamiliari, laddove invece prima era necessaria una nuova caldaia almeno a pompa di calore.

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 119, comma 1, lettera c) prevede ora l'agevolazione del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (come, ad esempio, le villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, nonché ovviamente a pompa di calore, come già prima previsto.

Con questa novità, quindi, viene uniformato il bonus del 110% per la sostituzione di impianti di riscaldamento con nuovi impianti a condensazione sia per le parti comuni condominiali - già prima ammesse - sia per gli edifici unifamiliari e villette a schiera. Da notare che il testo di legge continua a mantenere solo il requisito di arrivo e non quello di partenza dell'intervento, per cui ben potrebbe essere agevolata la sostituzione di una caldaia a condensazione con una nuova caldaia sempre a condensazione, ma più performante.

Resta ovviamente sempre la condizione del necessario miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (comma 3 dell'articolo 119), difficilmente realizzabile con la sola sostituzione della caldaia.Sia per gli impianti centralizzati condominiali sia per gli edifici unifamiliari e villette a schiera, poi, è stata ammessa la possibilità che il nuovo impianto di riscaldamento sia a collettori solari, ossia il cosiddetto “solare termico”, che già era agevolato al 65% col vecchio ecobonus e, quindi “trainabile” al 110% in base al comma 2 dell'articolo 119: invece adesso passa a intervento “trainante”, rientrando nel comma 1.

Stesso discorso per quanto riguarda l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento in Comuni montani non interessati da procedure di infrazione Ue per superamento dei valori limite della qualità dell'aria (gli edifici unifamiliari e le villette a schiera devono anche essere collocati in aree non metanizzate); le caldaie a biomasse aventi prestazioni emissive almeno pari alla classe 5 stelle diventano intervento trainante in quegli stessi Comuni montani appena indicati, ma solo per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera (e non per i condomìni).

Ancora, tra i nuovi interventi agevolati, ma “trainati” questa volta da quelli antisismici di cui al comma 4, vi è la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, introdotta dal nuovissimo comma 4-bis.Infine, è stato specificato che, nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. Dal tenore della disposizione e considerando la prassi pregressa in materia, non sono quindi ammessi alla detrazione eventuali ampliamenti in sede di ricostruzione.


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