Finanza

Fondo perduto, calo dei ricavi slegato dalle chiusure attuali e ancorato ad aprile

Il Dl Ristori prevede un iter accelerato per chi aveva già ricevuto il vecchio contributo. Ammesse anche le nuove attività

Tempistiche differenziate per il rilascio del contributo a fondo perduto previsto dal Dl Ristori per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive previste dai Dpcm del 24 ottobre.

Vediamone gli aspetti essenziali.

Il nuovo contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1 della bozza di decreto si colloca, evidentemente per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del rilascio dell’accredito, nel solco già testato e tracciato dall’articolo 25 del decreto Rilancio. Ciò è testimoniato dal fatto che per determinare chi ha diritto di accedere al nuovo bonus occorre verificare, oltre il codice Ateco dell’attività esercitata, che vi sia stato un calo di fatturato e corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso dato di aprile 2019 di almeno 1/3.

Si assume, quindi, un valore riferito ad un dato temporale che è scollegato rispetto al periodo di inattività che il contributo intende ristornare, con la conseguenza che chi per le più disparate ragioni non rispetta tale requisito, oltre ad essere rimasto già escluso dal contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 citato, rimane anche fuori dal nuovo bonus, a prescindere dall’entità dei danni economici che patirà nel corso del periodo di blocco. Scelta, questa, che desta non poche perplessità di fondo.

L’iter per chi ha già ricevuto il vercchio contributo
Sul lato soggettivo la strada per accedere al nuovo contributo a fondo perduto è direttissima per tutti coloro che hanno già ricevuto l’accredito relativo al bonus ex articolo 25 del Dl rilancio. Per costoro, infatti, il bonifico sarà diretto e senza necessità di adempimenti preventivi.

L’importo che sarà accreditato sarà pari al contributo a fondo perduto già incassato, maggiorato delle diverse misure previste dal Dl Ristoro in relazione al tipo di attività esercitata assumendo a tal fine il codice Ateco dell’attività prevalente (dal 100% al 400%).

L’iter per chi non aveva fatto domanda
Per i soggetti che non hanno presentato l’istanza ex articolo 25 del Dl 34/2020 pur presentando il requisito del calo minimo di fatturato e corrispettivi, il nuovo contributo “ristoro” sarà erogato solo dopo aver presentato la stessa istanza che era stata prevista per il decreto rilancio dopo una volta che sarà riaperto il canale web.

Per questi soggetti, quindi, i tempi saranno più lunghi.

Soggetti oltre i 5 milioni di ricavi
Un aspetto rilevante da evidenziare in proposito è che il nuovo contributo previsto dal Dl Ristori compete anche ai soggetti che presentavano ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente l’entrata in vigore del Dl 34/2020 (ordinariamente quindi nel 2019). Costoro, infatti, erano rimasti esclusi dal bonus disciplinato dal Dl Rilancio ma oggi tornano in pista per il contributo ristoro. Il contributo spettante per questi soggetti sarà determinato assumendo come base di riferimento il 10% del calo del fatturato (comma 7 dell’articolo 1).

Soggetti con nuove attività
Il nuovo contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 pur in assenza del requisito del calo del fatturato. In questi casi il bonus sarà quantificato assumendo gli importi fissi previsti dal contributo già previsto dal Dl Rilancio (1.000 euro persone fisiche e 2.000 euro le società) che andranno maggiorati nella diversa misura prevista in relazione al tipo di attività esercitata.

Il nuovo contributo non può eccedere i 150 mila euro (per il contributo a fondo perduto da Dl Rilancio non erano previsti massimali), limite che per gli operatori del codice 55 Ateco (alberghi e ristoranti) si applica però per singola unità produttiva (comma 8 dell’articolo 1). Occorrerà però capire come gestire questo aspetto stante il fatto che l’istanza ex articolo 25 del Dl Rilancio era strutturata per operare un monitoraggio complessivo in capo soggetto richiedente del calo di fatturato e corrispettivi.


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