Imposte

Cambio della caldaia con il 110% anche senza sostituzione dell’intero impianto

La conferma nella guida delle Entrate per cui sono ammesse al superbonus anche le spese per adeguare distribuzione, emissione e regolazione

di Alessandro Borgoglio

Anche il solo cambio della caldaia può fruire della detrazione del 110%, sussistendone tutti i presupposti richiesti dalla legge, non essendo necessaria la sostituzione integrale dell'impianto di riscaldamento. La precisazione arriva dalla guida sul superbonus pubblicata dalle Entrate venerdì 24 luglio.

Per il vecchio ecobonus al 65%, la normativa primaria prevede la detrazione delle spese per «interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale» (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006 e articolo 14 del Dl 63/2013), mentre è il decreto attuativo 19 febbraio 2007 a puntualizzare che «per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui allarticolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale» (articolo 1, comma 5), concedendo così la possibilità di fruire del 65% anch’e per la sostituzione della sola caldaia e non ti tutto l’impianto: nella norma primaria, infatti, non è riportata l’indicazione della sostituzione solo «parziale».

L’articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, prevede ben due interventi «trainanti» il 110% che riguardano la sostituzione degli impianti di riscaldamento: quelli condominiali di cui alla lettera b) e quelli sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno di cui alla lettera c).

Anche in questo caso la normativa primaria non specifica che la sostituzione può essere anche «parziale», per cui era sorto il dubbio se il solo cambio della caldaia potesse essere sufficiente ad accedere al 110%, senza ulteriori lavori, ad esempio, sul sistema di distribuzione di calore dell’impianto o su altre parti di esso: ciò anche perché il Dm 19 febbraio 2007, a cui pur rinvia indirettamente l’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020 nelle more dell’emanazione del nuovo provvedimento Mise, disciplina però specificamente soltanto la «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007» rispetto alla quale quella prevista dal superbonus al 110% sembrerebbe configurare una nuova fattispecie.

La bozza del nuovo decreto Mise, in effetti, alla lettera e) dell’articolo 2 precisa, come il vecchio Dm del 2007, che si tratta di «sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale», richiamando espressamente - questa volta - non soltanto la legge 296/2006 relativa al vecchio Ecobonus, ma anche le «lettere b) e c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio» (mancherebbe un «comma 1» nel testo di legge, visto che ci sono altre lettere b) e c) nell’articolo 119, ma magari si provvederà in sede di stesura definitiva del Dm).

Se il provvedimento del Mise è ancora in bozza, invece la guida delle Entrate già pubblicata chiarisce definitivamente al punto 14 delle Faq che la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110 per cento; sono ammesse, inoltre, le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

Restano però tutte le altre condizioni, tra cui quella del comma 3 dell’articolo 119, per cui gli interventi, per fruire del 110%, devono assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio, cosa molto difficile da realizzare con la sola sostituzione della caldaia.

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