Imposte

Cambio finestre e altri lavori «trainati» al 110%: i punti da chiarire

Oltre a confermare la detraibilità, va spiegato come dimostrare il collegamento e cosa fare nei condomini minimi

di Alessandro Borgoglio

Passano i giorni – si avvicina l’ok definitivo del Senato alla legge di conversione del Dl 34/2020 – e aumentano gli interrogativi sul superbonus del 110 per cento. Perché il vero problema del testo di legge è che contiene una commistione di discipline normative diverse – fiscale, edilizia, termica, energetica – che rende difficile il raggiungimento di conclusioni univoche.

In sede di conversione è stata introdotta una ulteriore complicazione, per cui oltre al concetto di edificio e unità immobiliare si aggiungono adesso anche quello di «edifici plurifamiliari» e unità immobiliari «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno». Si tratta di nuovi e vecchi concetti per i quali sarà necessario fornire una definizione specifica per delimitarne l’ambito operativo.

Ma, tralasciando queste definizioni, la conferma principale che il provvedimento attuativo e i documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate dovranno fornire concerne un’interpretazione condivisa che al momento si è data per scontata, ma che forse così scontata non è: l’esecuzione di un intervento “trainante” da parte di un condominio, automaticamente trascina la detrazione al 110% anche per i lavori “trainati” effettuati, però, non dal condominio, ma dai singoli condòmini sulle loro unità immobiliari.

Il caso tipico può essere quello del condominio che effettua il cappotto termico su tutto l’edificio condominiale (un intervento di cui all’articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020), a cui si potrebbe “accompagnare” la sostituzione delle finestre comprensive di infissi delle singole unità immobiliari, o di talune di esse, sempre al 110%, da parte dei singoli condòmini (un intervento di ecobonus ordinario al 50% “trainato” al 110%, perché previsto all’articolo 14 del Dl 63/2013, richiamato dall’articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020).

La norma si limita a imporre la condizione della contestualità dei lavori – trainanti e trainati (comma 2 dell’articolo 119) – con un concetto che anche in questo caso è tutto da chiarire.

1. La tempistica. Innanzitutto, per quanto concerne il timing, sono contestuali un intervento trainante e uno trainato che avvengono ad alcune settimane o mesi di distanza l’uno dall’altro?

2. Soggetti diversi. Inoltre, la norma non impone l’obbligo che l’intervento trainante e quello trainato al 110% debbano essere eseguiti dallo stesso soggetto – condominio o condomino – per cui sembra potersi ammettere che l’intervento trainante eseguito dal condominio trascini automaticamente al 110% quello trainato fatto dal singolo condomino.

3. Indicazioni nella documentazione. Nel senso della possibilità che i soggetti siano diversi parrebbe deporre anche una bozza di decreto attuativo che sta circolando in queste ore (si veda anche l’articolo su NT+ Fisco), ma l’agenzia delle Entrate sul punto dovrà essere chiara. Precisando tra l’altro come “dimostrare” il collegamento tra i due lavori: se l’intervento del singolo condomino va considerato e menzionato nel titolo abilitativo, nelle asseverazioni, negli attestati di prestazione energetica, nei controversi attestati di congruità delle spese e così via.

Ricordiamo che nella quasi sovrapponibile fattispecie del “bonus mobili” l’Agenzia si era pronunciata qualche anno fa in modo diverso, puntualizzando che l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condòmini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare con l’agevolazione mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare (circolare 29/E/2013, punto 3.2). Vero è che in quel caso la norma di legge era differente, e l’arredo agevolato era riconosciuto per le parti comuni (come l’alloggio del portiere), ma la questione resta.

Le modalità applicative
Si aprono poi tutti i problemi applicativi: il singolo condomino per usufruire del superbonus per l’intervento trainato dovrà indicare il codice fiscale del condominio che ha realizzato l’intervento trainante? E nel caso dei cosiddetti “condomini minimi”, spesso privi di codice fiscale e amministratore, in cui si possono avere lavori “comuni” pagati da uno o più singoli (ad esempio il cappotto termico) e lavori “singoli” pagati da uno o più singoli al 110% (le finestre) e lavori singoli non al 110% (il rifacimento del bagno)?

Tutte domande a cui dovrà dare risposta il Fisco, prima che i contribuenti possano iniziare con tranquillità i lavori.

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