Cambio di sede fittizio per ridurre l’Ipt: è abuso del diritto
La Ctp Mantova 52/1/2021 promuove l’iter dell’articolo 10-bis perché più «garantista»
Lo spostamento fittizio della sede legale di una società di autonoleggio, effettuata al solo fine di beneficiare della più favorevole imposta provinciale di trascrizione (Ipt), è inopponibile all’amministrazione provinciale, in quanto effettuata in violazione dell’articolo 10-bis, legge 212/2000, in materia di abuso del diritto. In tal caso, la società contribuente è tenuta a pagare all’ente impositore accertatore la sola differenza rispetto a quanto versato alla Provincia competente in base alla sede legale, oltre sanzioni e interessi.
La sentenza n. 52/1/2021, emessa dalla Ctp di Mantova (presidente e relatore Platania), è di grande interesse per gli operatori sia perché si tratta forse della prima pronuncia in termini sia perché contrasta le migrazioni di imprese volte a sfruttare le diverse misure tariffarie dell’imposta provinciale di trascrizione, ex articolo 56, Dlgs 446/1997. La pronuncia si segnala altresì per alcune soluzioni “creative” a problemi giuridici complessi posti dalla peculiarità del caso.
La vicenda prende le mosse da una verifica istruttoria svolta dalla guardia di Finanza per conto di un’amministrazione provinciale, finalizzata all’esatta applicazione dell’Ipt. Da tale verifica emergeva che nella nuova sede legale di una società di autonoleggio, originariamente fissata in provincia di Mantova, non risultava in realtà alcuna operatività aziendale, trattandosi in effetti di un mero recapito postale presso l’ufficio di terzi.
Le risultanze istruttorie inducevano pertanto l’ente impositore ad attivare la procedura della contestazione dell’abuso del diritto, ex articolo 10-bis, legge 212/2000.
Sul punto, il collegio di primo grado ribadisce la piena applicabilità dell’istituto anche ai tributi locali, come desumibile, tra l’altro, dall’obbligo di recepimento delle disposizioni statutarie, da parte degli enti territoriali, prescritto dall’articolo 1 della medesima legge 212. Viene altresì rilevato che, sebbene si sia in presenza di simulazione, per sua natura contrastabile con gli ordinari mezzi accertativi, l’attivazione della speciale procedura anti elusiva appare giustificata dalle maggiori garanzie apprestate in favore del contribuente (ad esempio, l’obbligo del contraddittorio preventivo). D’altro canto, è evidente che nel caso in questione non si è di fronte a una scelta lecita del contribuente tra regimi impositivi diversi, bensì, per l’appunto, alla riscontrata fittizietà della condotta del soggetto passivo.
Sotto questo profilo, la procedura anti abuso, sempre a detta della Ctp, consentirebbe di disvelare l’inconsistenza fattuale dello spostamento della sede legale, senza doverne accertare la simulazione sotto l’aspetto civilistico.
Dal lato della quantificazione degli importi dovuti, il collegio osserva che la Provincia di riferimento della sede legale aveva comunque diritto alla percezione del tributo, in quanto estranea al disegno elusivo del contribuente e tutelata dall’affidamento sulle risultanze del registro delle imprese, che non vengono meno per effetto dell’accertata condotta abusiva della parte. Di conseguenza, alla Provincia procedente compete la sola differenza d’imposta rispetto a quanto già pagato dall’impresa di autonoleggio, oltre ovviamente a sanzioni e interessi.