Finanza

Cancellato il contributo (non ancora operativo) per le attività nei centri commerciali

L’applicazione del nuovo sistema ha portato al superamento degli aiuti da 280 milioni di euro strutturati sulla presenza o meno nell’allegato 1 del decreto Ristori

di Gabriele Ferlito

Il nuovo contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021) può essere chiesto da tutte le partite Iva, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, a prescindere dal settore economico di appartenenza (codici Ateco) e dalla “gradazione cromatica” della Regione di appartenenza.

A fronte del nuovo meccanismo di aiuto, il decreto Sostegni ha quindi contestualmente cancellato (articolo 1, comma 11) il contributo a fondo perduto che era stato previsto per il 2021 (con una dotazione di 280 milioni di euro) dal Dl 137/2020 (decreto Ristori) a favore degli operatori economici con sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive imposte dal Dpcm del 3 novembre 2020.

Il riferimento alle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020 escludeva dal contributo gli operatori economici che, in ragione dell’attività esercitata, ritenuta essenziale, non hanno subìto chiusure o limitazioni, quali i negozi di alimentari, le farmacie, le edicole e i tabacchi.

L’aiuto era previsto dall’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del Dl 137/2020, e avrebbe dovuto essere erogato dall’agenzia delle Entrate previa presentazione di un’istanza secondo le modalità disciplinate da un provvedimento delle Entrate. Provvedimento che era atteso per il nuovo anno ma che non è mai stato emanato a causa del cambio dei vertici di Governo.

Il contributo in esame andava calcolato con regole differenti rispetto a quello introdotto dal decreto Ristori per gli altri operatori economici. Regole che portavano peraltro a un contributo in misura inferiore sia al contributo «Ristori» sia al contributo «Rilancio». Erano in particolare previste due casistiche. Vediamole nel dettaglio.

1) Attività prevalente nell’allegato 1. Ai soggetti con attività prevalente rientrante tra i codici Ateco riportati nell’allegato 1 al decreto, spettava un contributo pari al 30% del contributo a fondo perduto «Ristori» (che a sua volta, valga ricordarlo, nella grande parte dei casi era calcolato come incremento del precedente contributo «Rilancio»). Pertanto, per fare un esempio, una gelateria in un centro commerciale che ha ricevuto un contributo «Rilancio» pari a 4.000 euro e un contributo «Ristori» di 6mila euro (pari al 150 per cento di quanto ricevuto con il decreto Rilancio), avrebbe avuto diritto per il 2021 a 1.800 euro (pari al 30% del contributo «Ristori»).

2) Attività prevalente fuori dall’allegato 1. Ai soggetti con attività prevalente non rientrante nell’allegato 1 spettava un contributo pari al 30% del contributo a fondo perduto «Rilancio». Quindi un negozio in un centro commerciale che aveva ricevuto 5.000 euro di contributo «Rilancio», avrebbe avuto diritto per il 2021 a 1.500 euro (il 30% di quanto spettante con il decreto Rilancio).

Data l’entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo del contributo a fondo perduto «Sostegni», valevoli per tutti, questo articolato meccanismo non aveva più ragione di esistere, pertanto è stato abrogato.

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