Diritto

Cancellazione facilitata per start-up, Pmi innovative, incubatori e cooperative

Il Dl Semplificazioni accelera l’iter per l’eliminazione dal registro imprese o dall’albo degli enti cooperativi

di Gabriele Ferlito

L’articolo 40 del Dl 76/2020 è dedicato alla semplificazione delle procedure di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi.

Oltre alle disposizioni relative alle società di capitale, alle società di persone e alle ditte individuali (si veda l’articolo su NT+ Fisco), il decreto apporta alcune modifiche alle procedure di cancellazione delle start up innovative, degli incubatori certificati e delle Pmi innovative dalla sezione speciale del registro delle imprese. Altre disposizioni specifiche riguardano le società cooperative.

Start up innovative, incubatori certificati e Pmi innovative
Per quanto riguarda le start up innovative e gli incubatori certificati, la normativa di riferimento, contenente i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è contenuta nell’articolo 25 del Dl 179/2012 (il comma 2 contiene i requisiti della start up innovativa, il comma 5 quelli dell’incubatore certificato). Per quanto riguarda le Pmi innovative, invece, il riferimento è dato dall’articolo 4 del Dl 3/2015.

In entrambe le normative è previsto che, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale (della start up innovativa, dell’incubatore certificato o della Pmi innovativa) deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Nell’attuale formulazione delle normative, poi, è previsto che il venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, così come il mancato deposito della dichiarazione cui si è fatto cenno nel precedente periodo, comporta, entro 60 giorni, la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale, permanendo però l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Tale ultima disposizione è stata interpretata dal Mise in maniera molto restrittiva. Infatti, con il parere 82454 del 3 giugno 2015, il Mise ha affermato che la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese per mancanza di requisiti è l’«elemento terminale» di un procedimento incardinato unicamente presso il ministero, con la conseguenza che, contro tale provvedimento di cancellazione, non sarebbe ammesso né il ricorso gerarchico né quello al giudice del registro delle imprese.

Il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) interviene sotto questo profilo, stabilendo che, in presenza delle relative condizioni, le start up innovative, gli incubatori certificati e le Pmi innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del conservatore, e che tale provvedimento è impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del Codice civile, vale a dire con ricorso da presentare entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Enti cooperativi

Passando agli enti cooperativi, l’attuale articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie prevede che gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.

È poi previsto che, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» avvenuta il 16 luglio 2020, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore. In mancanza, a seguito di comunicazione dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro delle imprese.

Ferma restando la procedura, il decreto Semplificazioni interviene per attribuire a Unioncamere un ruolo di “impulso” nella verifica del deposito dei bilanci delle cooperative. È infatti previsto che l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.


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