Controlli e liti

Cancellazione ipoteca, ok al danno in forma specifica

L’ordinanza 1270/2020 della Cassazione ammette il risarcimento dal notaio se c’è il consenso del creditore

di Adriano Pischetola

Ammissibile il risarcimento del danno in forma specifica con obbligo alla cancellazione dell’ipoteca non rilevata dal notaio, ma a condizione che vi sia possibilità di ottenere il consenso del creditore procedente e il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso (sia per la natura dell’attività occorrente, sia per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare). Questo l’assunto della Corte di cassazione, sezione VI civile, sottosezione terza, con l’ordinanza 1270 depositata il 21 gennaio scorso.

Il caso

La fattispecie esaminata dai supremi giudici ripropone la problematica (risolvendola positivamente) se, a fronte della mancata rilevazione di una formalità ipotecaria gravante un immobile alienato da parte del notaio rogante, questi possa o non essere condannato a risarcire la parte lesa (l’acquirente) in via specifica, obbligandolo cioè a provvedere a sua cura e spese alla cancellazione dell’ipoteca.

Nella sentenza emanata dalla Corte d’appello, poi riformata, ciò era stato escluso ritenendo che l’obbligazione del rogante avesse ad oggetto una prestazione «diversa» rispetto a quella di cui si chiedeva l’esecuzione in forma specifica (e parimenti era stata respinta la richiesta volta a ottenere la restituzione dei compensi percepiti dal rogante, ritenendo che l’incarico professionale risultava comunque espletato, e pur riconoscendosi che l’inadempimento costituiva il fondamento dell’obbligo al risarcimento del danno prodotto).

La Suprema corte

Ma in contrario avviso, come si diceva, la Corte di cassazione, richiamando un orientamento consolidato (sentenze 26 gennaio 2004 n.1330; 27 giugno 2006 n.14813; 2 luglio 2010 n.15726; 16 gennaio 2013 n.903), disattende le argomentazioni poste a sostegno della decisione adottata dalla Corte d’appello.

La Suprema corte ritiene che la condanna al risarcimento in forma specifica (ricorrendo la condizione sopra detta) non presupponga affatto che la prestazione da eseguire a tal fine già debba formare oggetto di un obbligo contrattuale, poi risultato inadempiuto: se così fosse, tale rimedio risarcitorio non troverebbe mai applicazione in ipotesi di responsabilità extracontrattuale (laddove invece è espressamente previsto dal disposto dell’articolo 2058 del Codice civile), ritenuta applicabile anche al risarcimento del danno da illecito contrattuale (si vedano Cassazione 15726/2010, proprio in ipotesi di responsabilità professionale del notaio, e Cassazione 17 giugno 2015 n.12582).

Si tratta pertanto di un rimedio generale alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario e pertanto applicabile, ricorrendo le condizioni di specie, ogni qualvolta vi sia un danno da risarcire, indipendentemente dalla natura, contrattuale o meno, del fatto illecito che lo ha prodotto.

I supremi giudici non ritengono invece fondata la richiesta (pure avanzata dalla parte ricorrente) di restituzione dei compensi corrisposti al rogante ai sensi dell’articolo 1458 del Codice civile e ciò in quanto non si è verificata nella fattispecie alcuna risoluzione del rapporto contrattuale né risulta che essa sia stata richiesta.

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