Imposte

Cancellazione Irap, serve una soluzione per gli acconti 2019 versati in eccesso

Vanno evitate disparità di trattamento per i soggetti Isa che non hanno sfruttato la riduzione dal 100 al 90%

di Stefano Vignoli

L’articolo 24 del decreto Rilancio ha previsto la cancellazione del saldo Irap 2019 (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019) e della prima rata dell’acconto 2020 in favore di imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni fermo restando il versamento degli acconti dovuti per il 2019.

Complice la rigidità dei modelli dichiarativi, l’agevolazione è risultata sin da subito di difficile applicazione per i contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) con un credito Irap proveniente dal modello Irap 2019 (esercizio 2018) non oggetto di rimborso/compensazione;

b) con acconti 2019 versati in misura eccedente rispetto all’«acconto dovuto».

Sulla prima casistica è intervenuta l’agenzia delle Entrate che, con circolare 25/E del 20 agosto, ha chiarito (quesito 1.1.4) che il saldo Irap relativo al periodo di imposta 2019 debba essere calcolato al lordo dell’eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione (periodo 2018) non compensato. L’Agenzia arriva a tale conclusione sul presupposto che l’utilizzo dell’eccedenza 2018 a scomputo dell’Irap 2019 «determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l’eccedenza Irap 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che invece, non l’hanno ancora utilizzata».

Il caso degli acconti versati in eccesso
La circolare non dà tuttavia indicazioni per gli acconti versati in eccesso a causa, ad esempio, di errori di calcolo o di una rideterminazione dell’imposta successiva ai versamenti (come in caso di dichiarazione integrativa).

La problematica è ampiamente diffusa tra i contribuenti Isa. Infatti, l’articolo 58 del Dl 124/2019 (collegato alla Manovra 2020) ha ridotto per tali soggetti l’acconto complessivo (anche ai fini Irap) dal 100% al 90 per cento. Ma molti contribuenti non hanno colto tale possibilità - introdotta in prossimità della scadenza del secondo acconto - versando sulla base dell’originario programma imposte.

Esemplificando, si consideri un contribuente Isa che abbia versato l’acconto nella misura di 100 (al posto di 90) e abbia Irap di competenza pari a 120: compilando il quadro IR25 (acconti) con l’importo di 100 ne risulterebbe un saldo di 20 cancellato. Cifra inferiore al beneficio di 30 che invece gli spetterebbe se avesse versato gli acconti nella misura ridotta introdotta dal Dl 124/2019.

Una soluzione anti-disparità di trattamento
Anche se la problematica degli acconti non è stata affrontata dall’Agenzia, la risposta al quesito in tema di saldo permette di individuare una soluzione che non discrimini il comportamento virtuoso del contribuente.

L’Agenzia ha infatti censurato le “disparità di trattamento” tra casi similari e ha dato indicazioni di compilazione della dichiarazione indicando di inserire il saldo Irap 2018 nel rigo IR28.

Tale soluzione (ma è auspicabile che l’Agenzia si esprima in merito) potrebbe essere mutuata anche nel caso di specie, facendo emergere l’acconto eccedente (10 nell’esempio) quale «Eccedenza di versamento a saldo» da riportare nel rigo IR28. In questo modo il contribuente avrebbe un credito di 10 oltre alla cancellazione del saldo pari a 20: con agevolazione identica al contribuente che avesse versato gli acconti nella misura corretta del 90 per cento.

Anche in questo caso permane il limite complessivo di aiuti previsto dal Quadro temporaneo in euro 800.000 e l’obbligo di indicazione dell’aiuto ricevuto nel quadro IS del modello Irap 2020.

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