Imposte

Canone per occupazione suolo pubblico in misura minima di 800 euro

Pagamento a carico delle imprese proprietarie delle infrastrutture

di Luigi Lovecchio

Nei settori di attività in cui sussiste l’obbligo della separazione tra la proprietà delle infrastrutture e l’attività di vendita dei servizi a rete (gas, acqua e energia elettrica), il canone unico di occupazione è dovuto solo dai titolari delle prime, e non anche dalle società di vendita del servizio. Inoltre, le aziende che occupano il suolo pubblico per effettuare attività strumentali all’erogazione dei servizi a rete devono corrispondere il canone nella misura minima di 800 euro.

La modifica di favore per le imprese, di natura interpretativa, è stata apportata dalla legge di conversione 215/2021, appena pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, al Dl 146/2021 (articolo 5, comma 14 quinquies, Dl 146/2021).

A partire dal primo gennaio di quest’anno ha debuttato il nuovo canone unico di occupazione che sostituisce il Tosap/Cosap e l’imposta comunale sulla pubblicità. Si tratta di un canone che Comuni e Province applicano sulle occupazioni del suolo appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente impositore. Il nuovo prelievo, malgrado l’espressa qualificazione come patrimoniale, in realtà ha alcuni elementi tipicamente tributari. In primo luogo, perché in talune fattispecie non vi è alcuna utilità prestata dal Comune in favore del privato (si pensi ad esempio alle occupazioni di suolo privato con impianti pubblicitari). In secondo luogo, per la mancanza di un tetto massimo alle tariffe deliberabili dagli enti. Con riferimento in particolare alle occupazioni realizzate dai gestori dei servizi a rete, anche il nuovo canone ha conservato il criterio di tassazione, già vigente nel Tosap/Cosap, graduato non già in funzione della superficie occupata bensì in ragione del numero delle utenze servite dal gestore.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 831, legge 160/2019, stabilisce che «il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze», moltiplicate per la tariffa unitaria di legge.

È sorto il dubbio su cosa dovesse intendersi per occupazione «in via mediata» del suolo pubblico. Con la risposta ad una interrogazione parlamentare di settembre scorso, il ministero delle Finanze aveva al riguardo precisato che anche le aziende che vendono elettricità e gas sono tenute al pagamento del canone, in quanto occupanti in via indiretta il suolo pubblico. Con la disposizione interpretativa in esame, invece, si stabilisce che nei settori in cui vi è l’obbligo di legge della separazione tra soggetti titolari delle reti e imprese che vendono i servizi ad esse collegate, il canone è dovuto solo da parte dei primi, sulla base delle utenze comunicate dalle seconde.

Con riguardo infine alle occupazioni effettuate dalle imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura dei servizi di pubblica utilità si dispone che il canone non deve essere commisurato né alle utenze del servizio né ai metri quadrati occupati, ma sia applicato in misura pari a 800 euro.

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